Derivati: a processo per truffa Bazoli, Passera e Gorno Tempini
Il tema dei derivati continua ad essere di attualità nel nostro paese. I titoli tossici che hanno contribuito ad affossare l'economia del mondo avanzato nel corso della crisi del 2008, ora vedono un ulteriore allargamento alle aule giudiziarie, ove saranno presti processati alcuni dei protagonisti dal mondo finanziario tricolore. Tra di essi, Giovanni Bazoli, Corrado Passera e Gorno Tempini, insieme ad altre dodici persone tra cui Enrico Salza, ex presidente del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo, e Andrea Munari, ex amministratore delegato di Banca Caboto. Tutti accusati di aver consentito la sottoscrizione da parte di alcuni imprenditori di prodotti derivati di chiara natura truffaldina. Le parti lese sono Ruggiero Di Vece, titolare della Euroalluminio e Vincenzo Grimaldi del calzaturificio Vingi Shoes, i quali furono indotti a credere che i prodotti sottoposti alla loro attenzione li avrebbero coperti dal rischio di variazione del tasso d'interesse variabile dei mutui sottoscritti negli anni tra il 2004 e il 2011. Secondo la magistratura, invece, proprio essi contribuirono ad aggravare ulteriormente la loro posizione in quanto erano stati concepiti in modo tale da favorire soltanto le banche che li avevano emessi. L'ingiusto profitto che ne derivò è ora stimato in circa 260mila euro.

(A processo sui derivati alcuni importanti nomi del mondo bancario italiano)
Il reato messo in essere dagli imputati, come si legge nel decreto di citazione loro notificato, consiste nella induzione di funzionari dipendenti delle filiali territoriali della banca a proporre a Di Vece e Grimaldi prodotti che, spacciati come una efficace copertura dal rischio, erano invece strutturalmente inadeguati a questa funzione, trattandosi in pratica di strumenti puramente speculativi, come del resto tutti i derivati che sono in pratica una scommessa sui tassi. I derivati in questione, erano peraltro stati appositamente destinati ad una clientela professionale e di conseguenza, necessitanti di una sottoscrizione in ordine al modulo che ne stabiliva la funzione di operatore qualificato, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento Consob risalente al 1998. Una firma, quella apposta sul relativo modulo, mai preceduta però da informazioni né sul tipo di prodotto finanziario oggetto della transazione, né sulla nozione di operatore qualificato, con le eventuali ricadute del caso.
In pratica, l'operato messo in piedi dalle banche, consentito dai vertici, impediva al cliente di dare luogo a scelte contrattuali in grado di generare consapevolezza sulla effettiva complessità dei prodotti sottoscritti e sul grado di rischio ad essi associato. Un comportamento teso con tutta evidenza a trarre profitto dalla evidente impreparazione riguardo tali tematiche da parte dei sottoscrittori. Avendo l'obbligo giuridico di impedire che venisse messa in campo il raggiro nei confronti delle parti lese, i quindici imputati sono ora chiamati a rispondere anche di truffa aggravata.
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