Cosa sono le clausole floor nei mutui e perché se ne parla

Negli ultimi mesi si è parlato molto delle clausole floor, soprattutto a seguito della segnalazione di sei banche operanti nel territorio di Bolzano e Trento che hanno accluso le stesse ai mutui immobiliari, originando un procedimento sul quale dovrà pronunciarsi l'Antitrust.

Il tema delle cosiddette clausole floor, è al centro di un dibattito scaturito dall'istruttoria avviata dall'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) a seguito di una segnalazione del Centro Tutela dei Consumatori Alto Adige risalente al maggio del 2014. Un procedimento avviato nei confronti di sei banche operanti nelle province di Bolzano e Trento tendente all'accertamento di una possibile intesa tra gli istituti in questione nella determinazione dei tassi applicabili ai mutui immobiliari. Una intesa che avrebbe portato all'inserimento, nei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile offerti, di una medesima clausola relativa alla presenza di tasso floor, il cui ammontare è stato fissato in tutti i casi al 3%, inteso come soglia minima al di sotto della quale il tasso di interesse applicato al finanziamento non può scendere. Il valore, alla luce del corrente andamento dei tassi di interesse, non solo non troverebbe giustificazione nelle normali dinamiche competitive, ma risulterebbe anche particolarmente oneroso per la clientela, oltre ad essere limitativo della libertà di mercato considerato che le banche incriminate detengono una larga quota del mercato dei mutui immobiliari nella provincia di Bolzano.
Le banche interessate sono Cassa di Risparmio di Bolzano, Banca Popolare dell'Alto Adige, Cassa Raiffeisen di Brunico, Cassa Rurale Bolzano, Cassa Rurale Renon e Cassa Raiffeisen Valle Isarco. Il dibattito è stato acceso anche dalla latitanza di un consolidato orientamento, oltre che dalla mancanza di informazione su cosa sia realmente il tasso floor, un derivato di tipo opzionale che a fronte del pagamento di un premio calcolato sul valore nozionale, conferisce all'acquirente il diritto di ricevere, nei periodi in cui il tasso Euribor risulta inferiore ad un livello minimo, il differenziale tra esso e l'Euribor. 

LA questione delle clausole floor è all'ordine del giorno

(La questione delle clausole floor è all'ordine del giorno)

Le associazioni dei consumatori ritengono che la clausola floor sia viziata da aspetti tali da renderla nulla. Essendo essa infatti un derivato di tipo opzionale, ove le banche vadano a commercializzarla senza fornire adeguata informazione, quella prevista per legge sulla vendita sui prodotti finanziari, incorrono in una violazione del TUF, in particolare l'articolo 21 che impone alle stesse di operare rispettando i doveri di diligenza, trasparenza e correttezza, oltre che gli interessi del cliente. Anche la presenza del solo tasso floor, senza il dovuto accompagnamento di CAP (ovvero il tetto per una eventuale revisione delle rate del mutuo in caso di aumento) a tutela del cliente, andrebbe a sbilanciare troppo il contratto sottoscritto. 
Al riguardo va peraltro ricordato come l'Arbitro Bancario Finanziario si sia tuttavia già pronunciato sostenendo la validità della clausola floor. Al riguardo, le stesse associazioni dei consumatori sostengono però che l'ABF avrebbe solo sostenuto che la clausola floor non sarebbe illegittima dal punto di vista della vessatorietà, in base a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 33 del Codice di Consumo, secondo il quale vanno qualificate vessatorie le clausole che, nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, determinano malgrado la buona fede di partenza un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In pratica, l'ABF terrebbe in considerazione il solo aspetto della vessatorietà, senza andare ad esaminare la legittimità del tasso floor alla luce delle violazioni dell'art. 21 del TUF e degli articoli dal 27 al 32 del Regolamento Consob del 1998. Un dato di fatto che induce le associazioni dei consumatori a ritenere la partita ancora aperta. Il procedimento dell'Antitrust dovrà comunque concludersi entro il 15 maggio e riveste grande interesse anche per la contiguità della zona interessata, l'Alto Adige ad un altro stato dell'UE, l'Austria, potenzialmente interessato dalla questione.

Dott. Dario Marchetti
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