Mutui Usurari: la Guida Completa per capire che tipo di interessi la banca applica ed essere sempre all'erta

Il problema dei Mutui Usurari continua a essere oggetto di polemica tra istituti bancari e associazioni dei consumatori, con una lunga sequenza di verdetti che vengono di volta in volta interpretati in un modo o nell'altro, dando sostanza per nuovi procedimenti nei tribunali.

Come è noto, banche e gli istituti di credito concedono mutui applicando diversi tipi di tasso d'interesse.  Chi sottoscrive il contratto per il finanziamento, deve però valutare con molta attenzione se i tassi che la banca ha applicato al proprio mutuo (o finanziamento, o prestito) rientrino nei paletti imposti dal cosiddetto tasso soglia dell'usura previsto dalla legge. Per farlo, secondo le associazioni dei consumatori, è necessario sommare il tasso d'interesse di base con le altre spese sostenute e considerare anche l'interesse di mora. Se si oltrepassano i limiti fissati per legge, i mutui sono da considerare usurari.

La legge anti-usura

Per cercare di garantire gli interessi dei mutuatari, spesso alle prese con pratiche non proprio cristalline da parte delle banche, è stata varata nel 1996 la legge anti-usura, contrassegnata dal numero 108. Essa va a vietare espressamente il superamento del limite rilevato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e dalla Banca d'Italia. Va però specificato che l'indicazione  del tasso di usura non ha posto un punto fermo, ma semplicemente dato luogo ad una serie infinita di vertenze da parte dei consumatori che ritengono leso il proprio diritto. 

I mutui usurari sono oggetto di una feroce polemica

(I mutui usurari sono oggetto di una feroce polemica)

La sentenza 350/2013 della Corte di Cassazione 

Il problema dei mutui usurari continua ad essere oggetto di un serrato dibattito, rinvigorito anche da alcune recenti sentenze, come quella emessa dalla Corte di Cassazione il 9 gennaio del 2013, indicata con il numero 350. Proprio sulla base di questa sentenza, sono in molti a sostenere che i mutui avrebbero interessi usurari nel caso in cui la somma tra gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora vada a superare il tasso soglia d'usura del mutuo.
Una tesi che ha spinto più di un consumatore a contestare l'esecuzione per il mancato pagamento di un mutuo contratto, affermando di trovarsi in presenza di mutui usurari, strada del resto vista con estremo favore anche da chi ritiene di essere di fronte ad un caso evidente di usura bancaria, pur avendo continuato a pagare regolarmente le rate stabilite in sede contrattuale.  

Una tesi sbagliata?

Secondo autorevoli pareri, però, si tratterebbe di una tesi assolutamente sbagliata. A inficiare l'assunto sarebbe proprio il dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, la quale in effetti non indica che i mutui sono usurari ove la somma tra gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora vada a superare il tasso soglia d'usura, bensì che se pure il tasso corrispettivo del mutuo sia entro la soglia d'usura, diventi necessario valutare se sia il tasso di interesse di mora ad oltrepassarla. In conseguenza di questo fatto, l'accertamento di mutui usurari scatterebbe quando il tasso di mora pattuito sia superiore alla soglia d'usura.

Va calcolata la maggiorazione dell'interesse di mora

Per valutare se si sia in presenza di mutui usurari, la maggiorazione che andrebbe sommata al tasso corrispettivo non sarebbe l'intero tasso di mora, bensì quella che permette di calcolare proprio quest'ultimo. Se per ipotesi, il tasso del mutuo sia fissato al 4,5% e la maggiorazione prevista in caso di mora ammonti a tre punti percentuali, il tasso di mora dovrà attestarsi al 7,5%. Il caso di mutuo usurario, andrà perciò a scattare ove il tasso del mutuo (4,5%) si riveli superiore al tasso soglia d'usura, analogamente a quanto avviene per il tasso di mora (8%), mentre non succede la stessa cosa ove il superamento derivi dalla sommatoria dei due tassi (12,5%). 

Mutui Usurari: scattano se è l'interesse di mora a superare la soglia

A sostegno di questa tesi, sono poi arrivate altre sentenze, le quali peraltro non hanno fatto altro che richiamare una decisione assunta dalla Corte Costituzionale, il 25 febbraio del 2002 (n. 29) in cui si indicava come i mutui diventino usurari se l'interesse moratorio va a superare il tasso soglia d'usura, senza però indicare, invece, che tale interesse debba essere sommato al tasso corrispettivo al fine di valutare se si sia in presenza di mutui usurari.

Il problema dei mutui usurari non può prescindere dalle sentenze dei tribunali

(Il problema dei mutui usurari non può prescindere dalle sentenze dei tribunali)

La prima di queste arriva dal Tribunale di Napoli, ove la II Sezione civile ha emesso la sentenza 15 aprile 2014, nel corso di un giudizio sommario nel quale il cliente mutuatario sosteneva che il suo mutuo fosse usurario, facendo discendere il suo parere dalla somma tra il tasso d'interesse corrispettivo (5,50%) e quello moratorio (pari alla soglia d'usura del 6,795%), che portava il totale  a un tasso del 12,295%, ben superiore quindi alla soglia allora fissata al 6,795%. Il Tribunale ha infatti affermato che questa soluzione non trova conforto nella sentenza della Cassazione 350/2013, la quale si è semplicemente limitata a ribadire che il tasso di mora deve rispettare la soglia d'usura ma non che esso debba essere sommato a quello corrispettivo.

In pratica, la Cassazione ha rilevato che il tasso di mora, preso di per sé e non sommato a quello corrispettivo ma soltanto determinato come tasso corrispettivo maggiorato di uno spread, era usurario, portando quindi alla maturazione delle conseguenze restitutorie previste dall'articolo 1815 del Codice civile. La stessa sentenza napoletana precisa poi che il tasso moratorio ha natura sostitutiva e non additiva rispetto a quello corrispettivo. Nel caso analizzato, aderendo a questa seconda ipotesi, il tasso di mora avrebbe dovuto essere al massimo dell'1,295%, per poter evitare il superamento della soglia. Una conclusione assurda in quanto si avrebbe un tasso di mora addirittura inferiore a quello corrispettivo. 

In conclusione 

Da quanto detto sinora, dovrebbe essere abbastanza chiaro che aderire alla tesi in base alla quale interessi corrispettivi e di mora andrebbero sommati, al fine di valutare lo scatto del mutuo usurario, è molto rischioso. Chi decide di ricorrere in via giudiziaria su questo assunto, si espone solo alla perdita della causa, con le conseguenze che possono derivarne, anche sul piano finanziario (pagamento delle spese legali).
Ben altro successo potrebbe invece avere una causa o una opposizione alle esecuzioni sui mutui usurari fondata:

a) sul fatto che i tassi degli interessi di mora in sé considerati siano usurari in quanto superiori al tasso soglia d'usura;

b) sul fatto che il tasso degli interessi di mora venga calcolato anche sugli interessi corrispettivi scaduti, portando quindi all'addebito di interessi che, se rapportati al solo capitale, fanno scattare la soglia d'usura. 

 

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Dott. Dario Marchetti
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