Come calcolare il tasso di usura per non pagare legalmente il mutuo

Dopo la sentenza 350 del 2013 emessa dalla Cassazione in molti hanno pensato che bastasse applicare la somma aritmetica tra tasso di interessi e tasso di interessi di mora per far condannare gli istituti bancari alla restituzione delle somme percepite in forma di rate, ma non è così.

Gli interessi sui mutui non solo sembrano spesso troppo alti, ma in alcuni particolari casi lo sono realmente. Ormai si tratta di un tema molto dibattuto e che in Italia vanta una lunga giurisprudenza alle spalle. In particolare, va ricordato come la Cassazione abbia emesso una sentenza, la 350/2013, in base alla quale il calcolo del tasso di usura si eseguirebbe andando a sommare tutte le somme addebitate dalla banca e, di conseguenza, tasso degli interessi, penali, commissioni e interessi di mora. Ove la somma di questi importi andasse a superare una certa cifra fissata dalla legge anti usura n. 108 del 1996 il mutuo andrebbe incontro all'annullamento. In pratica in base a questa sentenza, basterebbe dimostrare con il procedimento descritto che il totale porta le pretese della banca in zona usura, per non pagare il mutuo rimanendo nella legalità. Nella realtà, purtroppo, non è così semplice riuscire a dimostrare le proprie ragioni. Proprio alcune sentenze fanno notare come in effetti la cifra totale in grado di stabilire la natura usuraria del mutuo non vada sommata aritmeticamente mettendo insieme il tasso di interesse con quello degli interessi di mora per poi essere confrontati con la soglia di usura. In particolare una sentenza emessa a Napoli, in data 18 aprile 2014 e contrassegnata dal numero 5949, ha dato torto al ricorrente poiché il tasso di usura fissato dalla banca applicando la maggiorazione di uno spread fisso al tasso corrispondente, era sotto il tasso di usura, in quanto il 6,75% del tasso di interesse, sommandosi al 2% di spread fisso portava il totale all'8,65%, inferiore all'8,75% che avrebbe fatto scattare l'infrazione. Nessuna clausola del contratto, infatti, stabiliva che interessi moratori e corrispettivi dovessero essere sommati. In conseguenza di ciò il cliente della banca è stato quindi condannato al saldo delle rate. In pratica, il tasso di mora, sostituisce quello corrispondente, non si somma a questo.

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Ancora più chiara se possibile, la sentenza sempre emessa dal Tribunale di Napoli tre giorni prima, quando a ricorrere era stato un cliente il quale sosteneva che il suo mutuo fosse usurario in conseguenza del fatto che sommando il tasso d'interesse corrispettivo (5,50%) con quello moratorio (che era pari alla soglia d'usura del 6,795%) si sarebbe ottenuto un tasso del 12,295%, nettamente superiore quindi alla soglia del 6,795% che fa scattare l'usura. La corretta interpretazione della sentenza della Cassazione, sarebbe di ben altro tenore. Essa infatti si limita semplicemente a ribadire che il tasso di mora deve rispettare la soglia d'usura ma non che esso possa essere sommato a quello corrispettivo. In pratica la Cassazione andrebbe a rilevare come il tasso di mora, preso di per sé e non sommato a quello corrispettivo ma soltanto determinato come tasso corrispettivo maggiorato di uno spread, può arrivare a far scattare la soglia dell'usura, innescando le conseguenze di legge, ovvero la restituzione delle somme percepite in base all'articolo 1815 del Codice Civile. Nella stessa sentenza si precisa come il tasso moratorio abbia natura sostitutiva e non additiva nei confronti di quello corrispettivo. Ove si aderisse all'interpretazione della sommatoria, proprio nel caso analizzato, si arriverebbe ad effetti paradossali, in quanto il tasso di mora, al fine di evitare il superamento della soglia di usura, avrebbe dovuto essere al massimo dell'1,295%, addirittura inferiore a quello corrispettivo.

In soccorso dei colleghi napoletani arriva poi una sentenza del Tribunale di Verona, in data 30 aprile 2014, che definisce addirittura creativo il tasso che deriverebbe dalla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio. In base a questa sentenza questo tasso complessivo non può assolutamente essere confrontato con la soglia d'usura anche in base alle istruzioni di Banca d'Italia, poiché correttamente non tiene conto degli interessi di mora sul mutuo. Dal confronto in questione, in effetti, si arriverebbe a paragonare due dati del tutto disomogenei.

Insomma, per chi si era fatto vincere dall'euforia di fronte alla sentenza della Cassazione, il consiglio è quello di fare bene i propri conti prima di pensare a rivolgersi alla legge sommando importi che invece andrebbero sostituiti, per evitare non solo delusioni cocenti, ma anche ulteriori spese legali. 

Dott. Dario Marchetti
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