Prestiti: stop alle telefonate per insoluti
Con provvedimento n. 445 del 10 Ottobre 2013, il Garante della privacy, l'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge 671 del 31 Dicembre 2006, ha espresso una chiarimento in materia di trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito inerente l'argomento prestiti insoluti.
Nello specifico, si tratta dello svolgimento dell'attività di recupero crediti da parte di un istituto di credito o di una società finanziaria, e della dichiarazione di illecità di invio di telefonate preregistrate con finalità di recupero crediti nei confronti di chi sia debitore di prestiti personali con rate insolute.
Vediamo il caso.
Il caso
Il caso sorge in merito ad una segnalazione dello scorso 2012 al Garante della privacy da parte di un cliente della Santander Consumer Bank, in quanto titolare di un contratto di finanziamento con regolare versamento degli importi rateali mensili pattuiti con l'istituti di credito.
Il debitore lamentava, nonostante il proprio puntuale adempimento con i pagamenti, la ricezione quotidiana, di più volte in giornata e a pochi giorni dalle scadenze, di un sollecito preregistrato lesivo della propria riservatezza e dignità in quanto udibile, seppur involontariamente, da individui non aventi diritto alla conoscenza di tali informazioni.
La banca confermò di aver impiegato le telefonate preregistrate ma asserendo al ricorso di messaggi di presentazione previa identificazione del ricevente e senza alcuna informazione preliminare inerente la posizione debitoria dell'interessato.
A seguito del solvimento della controversia, il Garante della privacy è intervenuto sentenziando in favore di chi riceva una telefonata preregistrata di questo tipo senza l'intermediazione di un operatore specifico.
Stop alle telefonate preregistrate per prestiti insoluti
Stop dunque al sollecito per recupero crediti mediante chiamata telefonica preregistrata senza l'intervento di un operatore, modalità definita illecita in materia di trattamento dei dati personali, lesiva della riservatezza oltre che della dignità del debitore.
Anche involontariamente infatti, le comunicazioni possono essere ascoltate da terzi, esponendo così il debitore a una violazione della propria privacy.
Secondo il Garante della privacy, lo strumento delle telefonate preregistrate non giustifica alcuna fase di accertamento dell'identità del soggetto legittimato a ricevere la comunicazione, ed è necessario che l'accertamento avvenga in modo certificante delle informazioni effettivamente ricevute dall'esclusivo debitore, ad esempio tramite:
- utilizzo di un codice di digitazione telefonica personale ai fini dell'ascolto di comunicazioni preregistrate, rilasciato al debitore dall'istituto di credito
- tramite intervento di un operatore atto ad accertare l'effettiva identità della persona esclusivamente interessata a ricevere la comunicazione
modalità atte a non imporre agli istituti finanziari il divieto dell'utilizzo di un sistema preregistrato ma a ribadire l'obbligo, in materia di trattamento di dati personali con finalità di recupero crediti, di astensione di comunicazione ingiustificata a soggetti terzi, come possono essere familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa, di informazioni relative alla condizione di inadempimento di un dato soggetto in termini di insoluto delle rate di un prestito, la cui comunicazione riguarda esclusivamente il suddetto soggetto interessato.
Altri articoli che potrebbero interessarti
| Richiedi subito un PRESTITO personalizzato | ||
|---|---|---|
![]() | Sei un lavoratore Dipendente o un Pensionato? | RICHIEDI PREVENTIVO |
