Credito al consumo: definizioni e soggetti coinvolti
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L'accesso alle operazioni di prestito o finanziamento presuppone la conoscenza di molti aspetti definitori che aiutano ad inquadrare meglio il rapporto che si instaura tra l'istituto bancario o finanziario ed il consumatore finale.
Molto spesso tali concetti soccombono dinnanzi alle tante vicissitudini della vita quotidiana ricca di impegni e mille cose da fare.
In via preliminare si anticipa che i concetti e le definizioni esposte traggono origine e fondamento dal Testo Unico Bancario, ovvero una serie di norme appositamente dedicate alla disciplina delle attività bancarie e creditizie in senso generale.
Consumatore |
È una persona fisica ( diversa dall'imprenditore ) che potenzialmente interagisce con il sistema bancario e finanziario per ottenere un finanziamento |
Finanziatore |
È un soggetto economico ( banca o finanziaria ) che è abilitato a svolgere operazioni finanziarie |
I soggetti collegati al finanziatore |
Sono coloro che agiscono in virtù di un mandato conferito dal soggetto finanziatore: agenti finanziari, mediatori creditizi, etc… |
Il fenomeno del consumo e i diritti dei consumatori.
Il testo Unico Bancario, ad un certo punto, fa riferimento al fenomeno del consumo ed ai diritti dei consumatori, che a sua volta, in Italia è disciplinato da un apposito Decreto Legislativo ( n. 206 del 2005 ), il quale contiene disposizioni in materia di: diritti dei consumatori; educazione del consumatore; contenuto minimo delle informazioni sui prodotti destinati al commercio; utilizzo della lingua italiana in materia di informazioni; sanzioni sul mancato rispetto dei diritti del consumatore.
In definitiva tale provvedimento legislativo contiene il cosiddetto "Codice del consumo", utile a tutelare i consumatori su ogni tipologia di prodotto immessa nel mercato ivi compresi quelli finanziari o bancari.
Il consumatore
Le norme in materia bancaria e creditizia si interessano anche della definizione di consumatore ovvero di una persona fisica che agisce al di fuori dello svolgimento di una qualunque attività di impresa o professionale. Quindi, ci si riferisce al privato cittadino che ad esempio chiede un prestito per soddisfare bisogni personali o attinenti il proprio nucleo familiare.
Non a caso nella definizione di consumatore si parla di persona fisica, poiché nel nostro ordinamento giuridico vi è una distinzione tra essa e la persona giuridica che è tutt'altra cosa ( si pensi ad esempio alle società di capitali – Società a responsabilità Limitata, Società per Azioni, etc. … ).
Il contratto di credito
Trattandosi di operazioni di prestito inevitabilmente si entra nella materia dei contratti, dal momento che l'accordo su una concessione di una somma di denaro da restituirsi dilazionata nel tempo presuppone un apposito atto scritto, contratto per l'appunto.
Di conseguenza si entra nell'ambito del contratto di credito cioè il contratto mediante il quale un finanziatore ( banca o finanziaria ) concede o si impegna a concedere al consumatore una determinata somma di denaro che verrà da quest'ultimo restituita nel tempo ed in forma dilazionata. Il tutto a fronte, evidentemente, di un vantaggio economico per chi concede il prestito.
I contratti di credito, come si può ben evincere nella realtà, sono molto dettagliati nel senso che contengono una serie di norme ( scritte con caratteri piccoli ), che con molta pazienza vanno lette in lungo ed in largo, in modo che il consumatore possa chiedere le opportune delucidazioni sui punti poco chiari.
Tale fase è importante poiché una volta che il contratto viene sottoscritto e firmato ne iniziano a decorrere gli effetti sulla base di ogni parola riportata su di esso.
Il costo totale del credito
Un altro elemento fondamentale nell'operazione di prestito è il costo complessivo che esso comporta, che evidentemente non può essere dato solo dalla restituzione del capitale, altrimenti non vi sarebbe nessun vantaggio per il soggetto finanziatore ( banca o finanziaria ).
A questo punto, perciò, la norma, si preoccupa di fornire anche la definizione di costo totale del credito cioè la somma delle commissioni, imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza.
Così come, d'altro canto, per importo totale del credito si intende il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito.
Il finanziatore
Il finanziatore è un soggetto economico, appositamente autorizzato, che esercita l'attività di intermediazione creditizia, in altre parole l'istituto bancario o finanziario.
In termini pratici, esso è un soggetto abilitato a svolgere operazioni di finanziamento in generale e che, per l'effetto, può stipulare contratti per la concessione di prestiti, mutui, finanziamenti in generale, a fronte di un vantaggio di natura economica.
I presupposti fondamentali per il finanziatore sono l'avere a disposizione capitali da concedere ai consumatori finali, conseguire un utile dallo svolgimento di tale attività, avere buone garanzie da parte del cliente, essere in possesso dei requisiti di legge e agire nel rispetto delle norme sia del sistema bancario e creditizio che di tutte le altre che ad esse si collegano ( Codice Civile, altre disposizioni normative.
Sotto il profilo strettamente operativo il finanziatore lavora su alcuni elementi fondamentali: i tassi di interesse TAN e TAEG.
Nello specifico il TAEG ( Tasso Annuo Effettivo Globale ) indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
In più il credito concedibile od oggetto di trattazione è comprensivo di una serie di costi che si riferiscono sia al costo del servizio venduto dall'operatore bancario o finanziario che ad oneri di natura assicurativa a garanzia dell'operazione medesima.
Inoltre, la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR – Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ( un organismo, presieduto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ha compiti di vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio ), stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
I soggetti collegati al finanziatore
Il finanziatore è l'istituto bancario o finanziario principale, ma ad esso si possono ricollegare altri soggetti denominati intermediari del credito.
Poi, vi sono altri soggetti che offrono finanziamenti ovvero gli agenti o promotori finanziari, i quali sono sempre vincolati al finanziatore principale ( banca o finanziaria ). Essi quindi fungono da intermediario nei rapporti intercorrenti tra il consumatore finale e l'operatore bancario o finanziario primario.
Ovviamente, tali soggetti sono vincolati a particolari requisiti di legge, come, ad esempio, alle iscrizioni a ruoli od albi particolari a garanzia del proprio operato atteso che la loro attività è di fondamentale importanza in tema di presentazione del prodotto finanziario e delle relative clausole contrattuali.
In effetti tali operatori nell'interagire con il cliente, conducono l'operazione di finanziamento dalla fase di presentazione e preparatoria fino alla sottoscrizione del relativo contratto.
Operazioni particolari del consumatore
L'operazione tradizionale che interessa il consumatore, rientrante nella categoria generale dei finanziamenti si ricollega ad alcune particolarità:
- Sconfinamento;
- Supporto durevole
In tema di conto corrente bancario ( il quale sorge sempre per effetto di un contratto di natura bancaria ) assume particolare rilevanza la circostanza in base alla quale, per un qualche imprevisto, il correntista utilizza somme di denaro di importo superiore a quello realmente disponibile sul medesimo conto corrente.
Si introduce, quindi, la fattispecie dello sconfinamento ovvero l'utilizzo di risorse finanziarie eccedenti l'effettiva disponibilità in conto senza che vi sia a monte l'attivazione del servizio di apertura credito oppure il soggetto vada oltre la disponibilità di credito ( cioè va in "rosso" oltre il limite consentito, in base agli accordi preventivi stipulati con la banca ).
Altra fattispecie è il "supporto durevole" ovvero lo strumento mediante il quale viene consentito al consumatore di memorizzare le informazioni ad egli dirette in modo tale da potervi accedere anche in un secondo momento ( si pensi ad esempio, ai supporti informatici di memorizzazione dei dati: cd-rom, dvd-rom, etc ... ).
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