La nuova normativa sul credito ai consumatori: tutti i consigli per i clienti e i decreti di riferimento

Quale è che cosa prevede la normativa sul credito ai consumatori? Quali sono i diritti del consumatore? Quali sono le informative gratuite e obbligatorie che il finanziatore deve fornire al cliente che fa richiesta di un prestito? Quali sono le legislazioni che tutelano i consumatori e quali gli enti ai quali appellarsi nel caso in cui si riscontrassero delle anomalie nell'applicazione delle normative a tutela dei consumatori?

All'interno di due articoli, presenti in questa guida, è già stato trattato l'argomento del credito al consumo, ma gli argomenti si sono focalizzati maggiormente sulle figure coinvolte e sugli obblighi pubblicitari che il finanziatore deve avere nei confronti del cliente.
I suddetti articoli, curati e dettagliati, hanno concentrato l'attenzione due degli aspetti principali del credito ai consumatori.
Qui di seguito, invece, pur rimanendo nel medesimo ambito del credito al consumo, si vuole informare il lettore, fornendo un argomento molto più vasto e soffermandosi maggiormente sui principi normativi che regolano tale direttiva; inoltre, sulla base di ciò, si elenca una serie di consigli e indicazioni al consumatore ultimo, al fine di indirizzarlo vero la giusta via.

QUALE È LA NUOVA NORMATIVA CHE REGOLA IL CREDITO AI CONSUMATORI?

Il credito al consumo consiste nell'attività di concessione di un credito, da parte di un ente, a favore di una persona fisica, cosicché quest'ultima riesca a porre rimedio ad eventuali carenze di liquidità e soddisfare il proprio fabbisogno.
La prima disciplina del credito al consumo è stata introdotta con l'emanazione della Direttiva 87/102/Cee, riguardate l'ordinamento nazionale. Da quella normativa molte altre si sono succedute, fino a giungere a quella in vigore ai giorni nostri.
La nuova direttiva del credito ai consumatori è stata recepita in Italia dal D.lgs. 141/2010: un nuovo e necessario intervento da parte di Banca d'Italia, necessario al fine di regolamentare e disciplinare le nuove direttive in ambito di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (limite temporale massimo, il 1 giugno 2011).

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CHE COSA PREVEDE IL D. LGS. 141/2010?

La più grande novità portata da tale direttiva è stata quella di consentire al consumatore di valutare in maniera trasparente tutte le proposte di credito, presenti sul mercato, e tra di esse scegliere quella che più è consona alle proprie esigenze, in maniera del tutto consapevole e responsabile: l'ente finanziatore deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per il cliente.
Tali informazioni obbligatorie e gratuite sono contenuti nei seguenti documenti e indicatori:

  • l'IEBCC (Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori), documento costituente l‘Informativa Precontrattuale ed anche detto Modulo Secci
  • il TAEG.
  • Inoltre, la direttiva si esprime anche circa i seguenti ambiti:
  • la pubblicità
  • il recesso
  • il rimborso anticipato
  • il venditore inadempiente.

Il modulo Secci (per ricevere maggiori informazioni al riguardo consultare il seguente articolo, Che cosa è il modulo Secci? Che cosa contiene al suo interno?, presente all'interno di questa guida) consente di sintetizzare le condizioni economiche offerte dall'ente finanziatore, comprendendo anche le modalità di calcolo del TAEG. Tale documento deve, obbligatoriamente, essere consegnato nella mani del cliente, prima che egli sottoscriva il contratto di prestito.
Il Tasso Annuale Effettivo Globale, consiste nell'unico indicatore dei documenti forniti dal finanziatore che consente di raffrontare equamente le varie proposte che il mercato offre: esso consiste in un'unica percentuale, la quale riassume gli interessi, i compensi dell'intermediario, le commissioni, le imposte e tutti i costi accessori che il consumatore è tenuto a pagare.
La direttiva si esprime anche in materia di pubblicità e informazione. Chiare e trasparenti devono essere sia le condizioni economiche fornite sia gli eventuali contratti accessori: tra tutti, però, l'indicatore, che deve essere posto maggiormente in evidenza, rimane sempre il TAEG.
Inoltre, il D.lgs. 141/2010 prevede anche che il cliente possa richiedere il recesso e il rimborso anticipato, rispettando le seguenti condizioni:

  • la possibilità di recedere dal contratto di credito è fissata entro un limite massimo di 14 giorni dalla stipula, senza per questo incorrere in penali
  • la possibilità di estinguere anticipatamente il credito (tutto o in parte), in qualsiasi momento, conservando il diritto alla riduzione degli interessi e dei costi in base alla durata residua del totale.

In base a tale normativa, il cliente detiene in mano un'altra arma, ovvero quella riguardante l'inadempienza del venditore. Infatti, qualora quest'ultimo avesse mostrato uno scarso interesse verso il consumatore, durante  tutto l'iter pre-contrattuale, il cliente detiene il diritto alla risoluzione del contratto di credito e al rimborso delle rate già versate, oltre che degli oneri eventualmente previsti.

QUALI SONO LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER IL CONSUMATORE?

Il consumatore che fa richiesta di un prestito deve essere in grado di accedere agevolmente e gratuitamente alle informazioni riguardanti l'operazione di prestito.
Tali importanti informative sono contenute nelle seguenti tipologie di documentazione:

  • gli avvisi sintetici
  • i fogli analitici informativi.

Gli avvisi sintetici devono necessariamente essere affissi sulle pareti dei locali (aperti al pubblico) degli enti finanziatori, in quanto contengono persino le informazioni circa il tasso di soglia di usura per ogni tipo di finanziamento.
I fogli analitici informativi, invece, consistono in opuscoli informativi, messi a disposizione dei clienti.
Inoltre, prima di sottoscrivere un contratto di prestito, il cliente deve essere informato (o in alternativa, deve informarsi) circa le seguenti condizioni bancarie:

  • gli oneri e le spese
  • i tassi applicati
  • le eventuali garanzie pretese, sia personali, sia cambiarie;
  • i parametri tecnici (TAN e TAEG);
  • i servizi connessi all'attività di erogazione del credito al consumo, quali la velocità di disponibilità della somma, la facilità di contatto e di informazione, la serietà e notorietà dell'azienda.

Il cliente, in ultimo, deve pretendere che il contratto di credito al consumo sia scritto correttamente, in maniera comprensibile e che contenga le indicazioni precise di tutti gli elementi precedentemente elencati.

QUALI SONO LE LEGISLAZIONI CHE TUTELANO IL CONSUMATORE? A CHI RIVOLGERSI PER DENUNCIARE PRESUNTE VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI?

Qualora un consumatore ritenesse di essere stato vittima di qualche irregolarità verificatasi, durante la concessione del credito, allora, egli stesso può rivolgersi all'Ufficio Reclami del medesimo istituto di credito presso cui ha fatto richiesta di prestito.
Nel caso in cui, decorsi 60 giorni dall'invio della richiesta, il cliente non ricevesse alcuna risposta da parte dell'Ufficio, o riscontrasse un responso insoddisfacente, lo stesso è tenuto a presentare ricorso scritto, tramite raccomandata, entro 60 giorni, all'Ombudsman Bancario.
Le legislazioni che tutelano il consumatore in materia di Credito al consumo sono le seguenti:

  • il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: D.Lgs. 385/93, art. 121 e ss;
  • il Codice del Consumo: D.Lgs. num. 206/2005;
  • il D.lgs. 108/96 in materia di usura;
  • il D.Lgs. num. 196/2003, in materia di privacy delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Inoltre, a tutela della Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e finanziari, esiste un'Istruzioni di vigilanza Banca d'Italia.

Dott.ssa Sara Tomasello
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