Il credito al consumo e gli obblighi pubblicitari verso i consumatori

Il rapporto tra l'istituto bancario o finanziario ed il cliente finale deve essere improntato sulla chiarezza e trasparenza non soltanto per motivazioni legale all'affidabilità commerciale dell'operatore ma per espressa previsione normativa. In più, entra in gioco anche la vigilanza della Banca d'Italia.

Nell'ambito delle operazioni finanziarie e, riguardanti la categoria del credito al consumo, assume particolare rilevanza, per espressa previsione normativa, l'obbligo di informazione e pubblicitario da parte degli operatori bancari e finanziari nel rapporto con il pubblico dei consumatori finali.

In particolar modo, della necessità di rendere noti dati relativi, ad esempio, ai tassi di interesse ed alle altre condizioni contrattuali applicabili se ne occupano:

-          il Testo Unico Bancario

-          il codice del consumo.

Ponendo l'attenzione, in via preliminare alle norme in materia di codice al consumo, si rileva che gli operatori economici appartenenti al settore bancario finanziario devono osservare i seguenti obblighi:

-          proposta di prodotti finanziari o bancari "sicuri";

-          prodotti di qualità;

-          chiarezza nella struttura e composizioni degli stessi.

Tali requisiti devono essere già osservati in sede di presentazione di tali prodotti verso i consumatori finali.

In altre parole, le informazioni al consumatore devono essere chiare e facilmente comprensibili in modo che il cliente possa giungere ad una scelta consapevole al momento della firma del relativo contratto.

Pertanto, i prodotti finanziari o bancari, commercializzabili all'interno del territorio italiano, devono riportare in modo esplicito i seguenti elementi:

-          denominazione del prodotto;

-          nome, ragione sociale o marchio dell'azienda;

-          sede legale dell'istituto ( bancario o finanziario);

-          le varie clausole contrattuali che saranno applicate;

-          i rischi che ne possono derivare;

-          il luogo e l'organismo presso il quale il cliente potrà rivolgersi nel caso vi siano delle criticità.

Ovviamente, a ciò vi si possono aggiungere altri elementi espressamente richiamati da altre norme collegate.

Ma, un altro aspetto rilevante che si evince in una delle tante norme contenute all'interno del Codice al Consumo ( cioè Decreto Legislativo n. 206 del 2005, al quale si rimanda per ulteriori dettagli ) consiste  nell'obbligo dell'utilizzo della lingua italiana in sede di pubblicazione delle informazioni ( sui prodotti ) verso i consumatori finali.

Queste indicazioni, d'altra parte, fanno seguito al generale principio che pone il "divieto delle pratiche commerciali scorrette".

E nel suo complesso tale impianto normativo si rivolge sia ai principali operatori del settore che agli altri soggetti collegati ( che svolgono attività di vendita dei prodotti bancari o finanziari per conto degli istituti primari ).

Perciò, da un lato sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive, dall'altro è consigliabile per il consumatore finale di porre la dovuta attenzione in sede di lettura delle condizioni del prodotto offerto.

Rivolgendo l'attenzione al caso concreto dei prodotti bancari e finanziari, il Testo Unico Bancario, dispone che i prodotti devono essere presentati in forma chiara, concisa e graficamente rilevabile con riferimento ai seguenti elementi:

-  il tasso d'interesse, con la specificazione se trattasi di tasso fisso o variabile;

-  le spese che sono comprese nel costo totale del credito;

-          l'importo totale del credito;

-           il TAEG;

-          l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito

-          le possibilità concrete di ottenere il credito alle condizioni pubblicizzate, nel momento in cui i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

-          la durata del contratto, se determinata;

-          se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore;

-          l'ammontare delle singole rate.

La presente elencazione, frutto di quanto espressamente disposto dall'art. 123 del Testo Unico Bancario, appare abbastanza chiara per inquadrare sin dall'inizio il rapporto, di natura pur sempre commerciale, che potenzialmente si può instaurare tra i soggetti coinvolti ( istituto bancari finanziari da un lato e consumatori finali dall'altro ).

Ancora, vi è da rilevare, che la norma va oltre poiché affida alla Banca d'Italia ( dietro le indicazioni del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio ) la precisazione delle caratteristiche che le informazioni devono avere in sede di annunci pubblicitari.

A tal proposito, possiamo osservare, a titolo di esempio, che la banca d'Italia, in data 29 Luglio 2009, ha emanato un provvedimento in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra  intermediari e clienti".

Il provvedimento, almeno fino al 2011, ha subito delle integrazioni, in linea generale si fonda sui seguenti punti essenziali ( cfr. bollettino di vigilanza della Banca d'Italia n. 7 – Luglio 2009 ) :

-          "semplificazione del contenuto dei documenti destinati alla clientela, e – per i prodotti più

diffusi, come i conti correnti e i mutui offerti ai consumatori – la previsione di schemi "standard" predisposti dalla Banca d'Italia;

-          maggiore chiarezza nell'illustrazione dei diritti della clientela, realizzata anche attraverso la predisposizione di alcune guide pratiche secondo modelli elaborati dalla Banca d'Italia;

-          maggiore immediatezza delle informazioni rese, specie sui costi dei servizi: l'uso di indicatori sintetici di costo viene richiesto anche per gli affidamenti e i conti correnti destinati alla clientela al dettaglio, oltre che per i mutui e il credito al consumo come attualmente previsto;

-          invio al correntista di un riepilogo di tutte le spese sostenute nell'anno, che permette di confrontare facilmente i costi effettivi del conto corrente con quelli di analoghi prodotti presenti sul mercato;

-          disciplina di un conto corrente semplice, realizzato sulle esigenze di base dei consumatori, che comprenderà un numero determinato di operazioni e sarà caratterizzato da un canone annuo fisso;

-          criteri per la redazione e la presentazione dei documenti, che devono essere espressi in un linguaggio semplice e chiaro".

Si evidenzia, quindi, che sia la norma che i provvedimenti della Banca d'Italia sono univocamente indirizzati verso una sempre maggiore chiarezza e trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie nel rapporto con gli utenti finali ( consumatori ).

Nello specifico, gli interventi della Banca Centrale Italiana, sono rivolti anche alla cura dei rapporti tra gli operatori bancari o finanziari ed i clienti, per l'effetto essa richiede a tali intermediari di rispettare i principi di correttezza e trasparenza con i propri clienti.

Cioè si richiede che si dia attuazione:

  •  alla tutela del cliente;
  • alla riduzione dei rischi legali e di reputazione;
  • all'aumento della fiducia da parte del pubblico dei consumatori;
  • alla stabilità del sistema finanziario ne lsuo complesso.

Quindi, la Banca d'Italia verifica che gli operatori finanziari attuino i principi sopra esposti e le norme analizzate.

Luigi Risolo
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