Cosa fare quando la banca non concede un prestito: l'Arbitro Bancario Finanziario

Per risolvere eventuali controversie con gli istituti di credito all'atto ad esempio nella negazione di un prestito,è possibile rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, l'istituzione stragiudiziale che opera in Italia dal 2009.

All'atto della richiesta di un prestito o un finanziamento a voi necessario per qualsiasi esigenza di tipologia personale oppure di un mutuo per l'acquisto della vostra abitazione, vi siete visti ingiustamente oppore un secco rifiuto.

Questa condizione sulla base di decisioni apparentemente irrazionali da parte degli istituti di credito nei confronti del cliente, può verificarsi sovente e comportare un mutuo negato pur in condizioni che ne permetterebbero l'accesso, il ritiro di finanziamenti, il rifiuto all'erogazione di un prestito o un peggioramento unilaterale delle condizioni contrattuali.

Come comportarsi in questi casi? Vediamo come procedere quando si siano subite decisioni ingiuste all'atto di una richiesta finanziaria.

L'Arbitro Bancario Finanziario

Se pur a condizioni che ne permettono l'accesso le banche si riservano il diritto di non dare il loro benestare alla concessione di un prestito opponendovi rifiuto, sarà possibile rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

 L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si articola sul territorio nazionale nei collegi di Roma, Milano e Napoli ed è stato istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio n. 262/2005.

Si tratta di un sistema alternativo, semplice, rapido ed economico in termini di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche che non prevede la necessità di assistenza legale quindi stragiudiziale data la risoluzione delle controversie al di fuori del processo ordinario.

L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni non vincolanti, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia, che può pronunciarsi su tutte le controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari quali conti correnti, mutui e prestiti personali:

  • fino a 100.000 euro quando il cliente chiede una somma di denaro
  • senza limiti di importo quando il cliente chiede esclusivamente l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà

L'Arbitro Bancario Finanziario non potrà invece pronunciarsi qualora la controversia:

  • riguardi comportamenti precedenti al 1° gennaio 2009
  • riguardi la compravendita di azioni o obbligazioni
  • riguardi beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari
  • sia già in esame giudiziario
  • sia già stata sottoposta a sistemi di arbitrato

All'Arbitro Bancario Finanziario potranno essere sottoposte controversie nei confronti di intermediari italiani o esteri operanti in Italia e iscritti negli albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia quali banche, istituti di pagamento, IMEL e Poste Italiane per l'attività di Bancoposta.

Come procedere

Sarà possibile rivolgersi all'ABF qualora il contrasto sorto con l'istituto di credito non si sia risolto attraverso la fase di reclamo.

Prima di presentare ricorso all'ABF, sarà necessario presentare un reclamo scritto alla banca, la quale dovrà rispondere al cliente entro 30 giorni dalla presentazione dello stesso, dopodichè, a condizioni non soddisfacenti, sarà possibile rivolgersi all'ABF entro una tempistica pari a 12 mesi.

Il ricorso dovrà essere corredato di una copia della ricevuta del versamento di 20,00 euro come contributo per le spese della procedura tramite bonifico bancario sul conto corrente o postale della Banca d'Italia o in contanti presso le filiali della stessa.

Il modulo per il ricorso può essere scaricato direttamennte tramite il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso tutte le Filiali della Banca d'Italia. Il suddetto modulo dovrà essere debitamente compilato, firmato ed inoltrato personalmente o tramite un delegato

  • via posta, fax o PEC alla Segreteria tecnica dell'ABF competente i territori di Roma, Milano o Napoli o di una delle filiali della Banca d'Italia
  • a mano presso una delle filiali della Banca d'Italia

L'ABF prenderà le decisioni entro 60 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni dell'istituto di credito quindi comunicherà alle parti la decisione completa delle motivazioni annesse entro 30 giorni. 

Se la decisione non sarà ritenuta soddisfacente, sarà possibile rivolgersi al giudice. 

Dove reperire tutte le informazioni e la modulistica necessaria

Tutte le informazioni e la modulistica necessaria in merito alle procedure espletate dall'ABF, oltre all'elenco degli intermediari, sono reperibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it

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Dott.ssa Elisabetta Berra
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