Prestiti, induzione al sovraindebitamento danno risarcibile

Secondo una recente sentenza dell'Arbitro bancario Finanziario, l'induzione al sovraindebitamento derivante dalla concessione di un prestito a soggetti che non hanno la possibilità di rimborsarlo, mettendone a repentaglio la capacità di sostentamento, è un danno risarcibile.

Obbligo di valutare il merito creditizio di chi richiede un prestito: è quello che vincola le banche, gli istituti di credito e Poste Italiane, per non incorrere in un vero e proprio illecito, tale da determinare il diritto della parte lesa ad essere risarcita per il danno cagionato. Prima di concludere il contratto, l'operatore deve infatti avere chiaro il quadro finanziario del cliente, il quale può essere desunto sulla base delle informazioni fornite dal consumatore stesso e dai dati consultabili su una banca dati pertinente. Soltanto una volta che sia stata appurata la capacità di ripagare la cifra erogata, può essere concluso il relativo contratto.

Sono queste le conclusioni dell'Arbitro Bancario Finanziario relative al caso che è oggetto della decisione 4440/13, la quale prendeva in esame il ricorso presentato da un cliente cui erano stati concessi ben tre finanziamenti da due istituti bancari diversi, nonostante un regime lavorativo a tempo determinato e part time che di contro avrebbe dovuto sconsigliare le banche dall'erogazione del credito. Una decisione presa nonostante fosse evidente l'impossibilità del consumatore di rimborsare le cifre stanziate portando lo stesso in una situazione di sovraindebitamento tale da compromettere la sua capacità di sostentamento economico. 

L'induzione al sovraindebitamento è un illecito che comporta il risarcimento della parte lesa

(L'induzione al sovraindebitamento è un illecito che comporta il risarcimento della parte lesa)

Secondo l'Arbitro Bancario Finanziario, la valutazione del merito creditizio del cliente non può quindi limitarsi a soddisfare esclusivamente l'esigenza di tutelare il mercato del credito, evitando che il denaro raccolto dagli istituti bancari sia impiegato in maniera troppo rischiosa e che il mancato rimborso dei finanziamenti erogati da parte dei beneficiati possa aggravare in maniera troppo forte il rischio assunto da eventuali terzi garanti. Esiste anche l'obbligo di operare in una veste di tutela verso il cliente che richiede il finanziamento valutandone il merito creditizio in modo da impedire che lo stesso possa vedersi arrecati danni derivanti dalla compromissione della sua stessa capacità di sostentamento.

Una sentenza quindi molto importante, in quanto sancisce un punto fermo da non sottovalutare: l'informazione del cliente nella fase precedente alla stipula di un contratto di finanziamento non deve più essere come una sorta di consiglio amichevole, ma alla stregua di una prestazione di consulenza professionale. Lo specifico dovere di protezione nei confronti della controparte ha lo stesso valore di quella verso il mercato del credito e l'eventuale non adempimento della funzione può arrivare a costituire un vero e proprio danno per il cliente, il quale ha quindi diritto al risarcimento.
Considerato il particolare momento vissuto dal mercato creditizio tricolore, oggetto di una chiusura sempre pronunciata dei rubinetti da parte delle banche, resta ora da capire come gli istituti reagiranno a una sentenza che potrebbe aprire la strada ad una lunga serie di ricorsi da parte di chi magari si è visto concedere un finanziamento nonostante basi economiche non proprio saldissime.

Dott. Dario Marchetti
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