Il pignoramento: cosa è? Come funziona? Come evitarlo?
Indice dei contenuti
- Che cosa si intende con il termine pignoramento?
- Quali sono le tipologie di pignoramento?
- Quali sono gli articoli che disciplinano l'atto di pignoramento?
- Quali sono i presupposti per far sì che si attui un pignoramento?
- Quali sono gli effetti del pignoramento?
- Quale è l'oggetto del pignoramento?
- Che cosa si intende per impignorabilità?
- Che cosa fare se i beni pignorati si rivelano insufficienti per colmare il debito?
- Che cosa fare per evitare il pignoramento?
- è possibile liberare i beni dal pignoramento? in quale caso il pignoramento perde la sua efficacia?
Tante volte nel linguaggio comune si usa il termine pignoramento per indicare qualcosa tolta a qualcuno perché quest'ultimo non ha pagato qualcosa. In realtà, il pignoramento è un atto specifico della giurisdizione italiana che regola i contratti tra debitore e finanziatore.
CHE COSA SI INTENDE CON IL TERMINE PIGNORAMENTO?
Il diritto italiano definisce il pignoramento come l'atto di espropriazione forzata, ovvero un'imposizione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore, il quale viene assolutamente sottratto alla garanzia del credito e invalidato a compiere qualsiasi azione sul bene pignorato. Tutto ciò è disciplinato dal libro III del codice di procedura civile italiana, agli articoli da 491 a 497.
Il pignoramento viene redatto dall'Ufficiale Giudiziario, all'interno del quale risulta l'ingiunzione, contenente l'invito al debitore di fare "dichiarazione di residenza in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione" e un avvertimento che il debito possa sostituire i beni pignorati con il versamento di un credito pari all'ammontare del valore degli stessi. Oltre all'ingiunzione, all'interno del pignoramento, vengono descritti tutti i beni pignorati, il loro stato, mediante una rappresentazione fotografica o audiovisiva, la determinazione approssimativa del loro valore commerciale.
QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI PIGNORAMENTO?
Il pignoramento può avere differenti volti, i principali e anche quelli più noti alla legislazione italiana sono i seguenti:
- pignoramento dei beni mobili;
- pignoramento dei beni immobili;
- pignoramento presso terzi.
QUALI SONO GLI ARTICOLI CHE DISCIPLINANO L'ATTO DI PIGNORAMENTO?
Al fine di chiarire ancora meglio la definizione di pignoramento e fornire una guida utile anche sul piano legislativo si riportano qui di seguito i testi di riferimento di alcuni articoli, tratti da ilcaso.it. non si è ritenuto opportuno elencare tutti gli articoli in merito, lasciando libero il lettore interessato ad approfondire l'argomento, liberamente, al link sopraindicato.
Art. 491
Inizio dell'espropriazione
I. Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.
Art. 492
Forma del pignoramento
I. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Art. 493
Pignoramenti su istanza di più creditori
I. Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
II. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.
III. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.
Art. 494
Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
I. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.
III. Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.
Art. 497
Cessazione dell'efficacia del pignoramento
I. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.
QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER FAR SÌ CHE SI ATTUI UN PIGNORAMENTO?
Per procedere ad un atto di pignoramento è indispensabile che sia redatto un titolo esecutivo, ovvero un documento che autorizza a promuovere l'esecuzione forzata nei confronti di un soggetto, di una persona fisica o giuridica, e ugualmente un atto di precetto, ovvero l'intimazione a far compiere ciò che è previsto all'interno del titolo esecutivo.
Il pignoramento può avvenire solo a seguito di una notifica dell'atto di precetto, a seguito di un decorso non inferiore a dieci giorni, termine indicato all'interno dell'atto per l'adempimento spontaneo.
QUALI SONO GLI EFFETTI DEL PIGNORAMENTO?
Nel momento in cui viene messo in atto il processo di pignoramento, colui che una volta era il proprietario del bene, non lo è più. In altre parole, a seguito del pignoramento, sebbene l'antico proprietario rimane ancora il possessore, egli non esercita il diritto di libera disponibilità su di esso, in quanto il bene è indirizzato al soddisfacimento delle pretese del creditore.
Esiste una garanzia contro gli atti di disposizione materiale, la quale viene somministrata secondo due modalità, ovvero preventivamente o successivamente. Il primo caso viene fornito mediante l'Istituto della Custodia, mentre il secondo caso viene fornito attraverso le pene previste dalla legislatura di pertinenza. Gli atti di disposizione sono i seguenti: di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, di quei beni immobili e mobili iscritti in registri pubblici, successivamente al pignoramento, la cessione di credito, gli atti trascritti in un tempo posteriore al pignoramento.
Il debitore può richiedere di sostituire, alle cose o ai crediti pignorati, una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori in base a quanto previsto dalla legge.
QUALE È L'OGGETTO DEL PIGNORAMENTO?
L'oggetto, il bene del pignoramento può essere costituito da mobili, immobili da crediti, anche in possesso di persone terze.
In particolar modo, nel momento in cui il debitore indica come oggetto del pignoramento un bene mobile, a seguito della dichiarazione, l'Ufficiale Giudiziario può accedere al luogo in cui si trovano, in quanto su di esse non è riconosciuta alcuna forma di proprietà da parte dell'antico possessore.
Nel caso in cui il debitore avesse indicato beni immobili come oggetto di pignoramento, allora, l'Ufficiale Giudiziario può procedere con l'espropriazione degli stessi, sempre per la medesima motivazione riportata precedentemente, nel caso dei beni mobili.
Nel caso ultimo, in cui il debitore avesse indicato crediti o oggetti mobili di proprietà di terzi, il primo si considera sciolto da tale in compensa.
Inoltre, la legge prevede anche il pignoramento degli stipendi, delle pensioni, delle indennità e dei sussidi, in quanto è stata da poco abolita la regola dell'assoluta impignorabilità. Tutti gli stipendi sono impignorabili ad esclusione dei seguenti casi:
- quando il debito riguarda gli alimenti, per esso è previsto la pignorabilità fino ad un terzo dello stipendio al netto;
- quando il debito è nei confronti dello stato o di altri enti, presso cui vige il rapporto di impiego, è prevista una pignorabilità fino a un quinto dello stipendio netto;
- stessa cosa accade quando il debito riguarda i tributi dovuti allo stato da un impiegato.
Nel caso in cui più suddette situazioni si venissero a concretizzare, in maniera particolare la prima, la seconda, e la terza, allora, la pignorabilità può colpire solamente la metà degli stipendi al netto.
CHE COSA SI INTENDE PER IMPIGNORABILITÀ?
L'impignorabilità riguarda quei beni considerati privilegiati per il bisogno del debitore, dunque salvabili dal pignoramento, rispetto al principio per cui essi dovrebbero fungere da garanzia. Tra di essi compaiono quei beni necessari per la vita domestica, come ad esempio la lavatrice o il frigorifero, ma anche i crediti alimentari, come nel caso degli alimenti versati dal coniuge separato, o anche quei i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia, di sostentamento, di maternità o di malattia.
Si ritengono parzialmente impignorabili tutti quei beni che sono necessari per l'esercizio di una professione: in questo caso vige una legge che prevede il pignoramento di solo un quinto del loro valore.
CHE COSA FARE SE I BENI PIGNORATI SI RIVELANO INSUFFICIENTI PER COLMARE IL DEBITO?
Talvolta, i beni pignorati possono risultare o insufficienti oppure essi richiedono tempi troppo lunghi per la liquidazione del debito; in questi casi l'Ufficiale Giudiziario chiede al debitore di fornire altri beni disponibili per il pignoramento. Nel momento in cui il debitore non rispondesse entro quindici giorni alla richiesta, oppure negasse il possedimento di altri beni, in quel caso egli sarà perseguibile penalmente secondo quanto previsto dalla legislazione in materia.
In un secondo momento, l'Ufficiale Giudiziario potrà accedere alla ricognizione dei beni necessari per il pignoramento accedendo direttamente all'anagrafe tributaria, ad altre banche pubbliche o, nel caso in cui il debitore fosse un imprenditore commerciale, la consultazione delle scritture contabili mediante la consulenza di un professionista nel settore.
CHE COSA FARE PER EVITARE IL PIGNORAMENTO?
Per evitare di cadere nel vortice del pignoramento, il debitore può decidere di versare nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario il saldo del credito, più le spese previste per la consegna nelle mani dell'originale creditore. In questo caso, l'importo dovuto va aumentato di due decimi.
È POSSIBILE LIBERARE I BENI DAL PIGNORAMENTO? IN QUALE CASO IL PIGNORAMENTO PERDE LA SUA EFFICACIA?
È possibile procedere alla liberazione dei beni dal pignoramento, ma ciò deve essere fatto mediante una specifica ordinanza del giudice, a seguito di una richiesta da parte del debitore di sostituire i beni pignorati con una somma in denaro, comprensiva di interessi, spese, e spese di esecuzione.
Il giudice decide l'ammontare della somma che va sostituita, la modalità di pagamento (è anche possibile rateizzare l'ammontare entro un termine massimo di diciotto mesi).
Il pignoramento perde la sua efficacia nel momento in cui, trascorsi novanta giorni, non viene richiesta l'assegnazione o la vendita del bene. In questo caso il giudice emana una sentenza che consente di cancellare le trascrizioni precedentemente fatte sui registri.
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