Banca d' Italia e i suoi poteri

Nasce nel Regno d' Italia e riveste ancora oggi una grande importanza nel sistema monetario e creditizio italiano. .

Banca d' Italia nasce a Firenze, nell' allora Regno d' Italia nel lontano 1865. Da allora ha sempre rivestito un ruolo fondamentale per tutto quel che concerne il settore creditizio e bancario italiano. L' attuale sede è a Roma, presso il famoso e prestigioso Palazzo Koch. Le sue sedi secondarie sono dislocate in tutta la penisola. Spesso identificata in ambienti giornalistici come Bankitalia, rientra nel Comitato di Basilea dalla sua creazione e ha compiti di vigilanza sul sistema bancario nazionale.

Banca d' Italia, o Bankitalia, con a capo il suo Governatore rende operativi gli indirizzi del Comitato Interministeriale  per il Credito e il Risparmio, il quale è presieduto dal Ministro dell' Economia e delle Finanze. Tale Comitato (Cicr) svolge la sua funzione di indirizzo in materia di politica creditizia e in materia di vigilanza e, Banca d' Italia  ha il compito di rendere concreti tali indirizzi, al contempo ha compiti di vigilanza e di vero e proprio supporto al Sistema Bancario Nazionale.

La Vigilanza della Banca d' Italia

Quello della Vigilanza sul settore Bancario è un problema molto sentito in tutti gli Stati. Non rappresenta un' eccezione l' Italia. Il Testo Unico Bancario disciplina il potere di vigilanza prevedendo una serie di norme in merito. Precisamente tutti gli articoli che vanno dal 51 al 69 trattano della disciplina della Vigilanza. Questo importante quanto delicato compito spetta a Banca d' Italia.

Possiamo dividere la Vigilanza esercitata dalla Banca d' Italia in due grandi categorie:

  • vigilanza strutturale;
  • vigilanza prudenziale.

La vigilanza strutturale è una forma di vigilanza che ha visto con il tempo un certo ridimensionamento della sua originaria importanza.  Tale forma di vigilanza si esercita attraverso l' utilizzo di alcuni strumenti che, per il loro peso e le loro caratteristiche, riescono ad influenzare in modo diretto la struttura del mercato creditizio. Tali strumenti sono: il controllo sull' entrata di nuove banche sul mercato, espansione di quelle già presenti e partecipazione in esse di soggetti terzi.

La vigilanza prudenziale, a differenza di quella strutturale, ha visto crescere con il tempo la sua importanza, specie nel periodo successivo alla costituzione del Comitato di Basilea. Utilizza strumenti completamente diversi e ha il compito di limitare l' assunzione di rischio da parte delle banche. Tale vigilanza si articola in:

  1. informativa: Banca d' Italia deve ricevere da tutte le banche nazionali, con frequenza periodica, documenti e segnalazioni. Si tratta di un diritto di Bankitalia e di un dovere per tutti gli istituti presenti in Italia;
  2. regolamentare: Banca d' Italia ha il potere di provvedere all' emanazione di regolamenti, regole e direttive in merito all' adeguatezza patrimoniale delle banche, alle partecipazioni detenibili, all' assunzione del rischio e al suo contenimento, all' organizzazione contabile, amministrativa e interna degli istituti bancari nazionali;
  3. ispettiva: Banca d' Italia ha il potere di effettuare ispezioni, controlli e richiedere l' esibizione di documenti ad ogni banca presente sul territorio del nostro Paese.

Banca d' Italia

(Bankitalia nasce nel 1865 a Firenze)

Autorizzazione alla costituzione di nuove banche

Banca d' Italia ha poi il potere e il compito, decisamente importante, di concedere o negare l' autorizzazione alla costituzione di nuove banche in Italia. Una banca per iniziare la propria attività deve ricevere questa autorizzazione e Banca d' Italia può concederla solo dopo aver verificato l' esistenza dei requisiti previsti dall' Art. 14 del Testo Unico Bancario il quale sancisce quali sono i requisiti da rispettare.

1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'articolo 26.

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

Nunzia Grasso
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