Operazioni bancarie: l' analisi completa delle più utilizzate
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Sono tante, e molto diverse tra loro, le operazioni che è possibile compiere in banca. Ogni tipo di operazione bancaria crea un particolare tipo di rapporto tra la banca e il cliente. Volendo analizzare le diverse tipologie di operazioni possiamo iniziare con elencare le operazioni principali:
- i depositi bancari;
- i conti correnti di corrispondenza;
- gli assegni;
- i prestiti;
- i crediti di firma;
- i certificati di deposito;
- i pronti contro termine;
- il leasing;
- il facrtoring.
Analizzeremo di seguito i prodotti che utilizziamo tutti i giorni, vale a dire: depositi bancari, conti corrente e assegni.
I depositi bancari
Sono lo strumento di raccolta per eccellenza. Il Codice Civile e, con più precisione, l' Art.1834 stabilisce che "nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l' osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi". Non tutti i depositi sono uguali, la tabella di seguito mostra schematicamente i vari tipi di deposito con le specifiche caratteristiche.
|
TIPOLOGIA DI DEPOSITI |
CARATTERISTICHE |
|---|---|
| IN CONTO CORRENTE |
Il correntista può disporre in qualunque momento delle somme depositate. Si tratta dei comuni conti c/c |
| A RISPARMIO |
Attraverso il "libretto di risparmio" si possono effettuare operazioni di prelievo e di deposito |
| SEMPLICI |
La somma depositata deve essere prelevata in una sola volta |
| A RISPARMIO LIBERO |
Lo scopo è la custodia del denaro |
| A RISPARMIO VINCOLATO |
Lo scopo è l' ottenimento dell' interesse |
Conto corrente di corrispondenza
Si tratta della forma di conto corrente bancario maggiormente utilizzata. Ogni operazione che avviene sul conto è denominata movimentazione. Perchè di corrispondenza? Semplicemente perchè la gran parte delle operazioni vengono ordinate e confermate attraverso comunicazioni o rilascio e invio di documenti. Esiste una specifica operazione di apertura conto che prevede una seria identificazione del soggetto, la raccolta dei documenti, della firma e il primo deposito. Ogni conto può avere uno o più intestatari.
Si ricorda che tale tipologia di conto presenta delle caratteristiche anche in merito al numero di intestatari e ai loro poteri di firma. Ci si può trovare di fronte a tre tipologie di conti correnti di corrispondenza:
- a firme disgiunte: in cui ogni intestatario può disporre liberamente del conto;
- a firme abbinate: per ogni operazione c' è bisogno dell' azione congiunta di due intestatari:
- a firme collettive: per ogni operazione c' è bisogno dell' azione congiunta di tutti gli intestatari.
Ad ogni movimentazione del conto corrente corrisponde una commissione per la banca, e per questo motivo, agli istituti bancari conviene avere conti molto movimentati.
(Assegni)
Assegno
L' assegno è una moneta bancaria e la prima distinzione da fare è tra assegno bancario e assegno circolare.
L' assegno bancario è collegato all' apertura di un conto corrente. La sua disciplina risale addirittura al 1933 ed è contenuta in un Regio Decreto. Di seguito i primi due articoli della norma che elencano i requisiti necessari alla validità dell' assegno.
REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1736 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 300). - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia
TITOLO I DELL'ASSEGNO BANCARIO
CAPO I DELLA EMISSIONE E DELLA FORMA DELL'ASSEGNO BANCARIO
Art. 1.
L'assegno bancario (chèque) contiene:
1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4) l'indicazione del luogo di pagamento;
5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).
Art. 2.
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma.
In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.
In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso; e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale.
L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.
(Per la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari vedi la legge 15 dicembre 1990, n. 386).
Per quanto riguarda invece l' assegno circolare esso è disciplinato dall' art 82 del r.d. 1736/33 il quale stabilisce che si tratta di "un titolo di credito emesso da un istituto di credito, autorizzata dall' autorità competente per somme che siano disponibili al momento dell' emissione, ed è pagabile a vista".
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