Gli effetti del ritardato pagamento delle rate di un prestito

Certamente pagare in ritardo la rata o le rate di un prestito è sempre meglio che non estinguerlo del tutto, tuttavia vi sono comunque degli effetti negativi che ovviamente sono destinati a perdurare fino a che il consumatore non chiude definitivamente la propria posizione debitoria.

Il prestito è il frutto di un vero e proprio contratto stipulato da almeno due parti: l'istituto di credito, da un lato, ed il consumatore, dall'altro.

Perciò, trattandosi di un contratto vero e proprio, di per se, è subordinato alle norme del Codice Civile e provvedimenti normativi collegati, ma non è tutto.

Accanto a tale disciplina normativa applicabile, vi sono le regole specifiche in materia bancaria, che si aggiungono con la finalità, ad esempio, di disciplinare le criticità operative nel caso di temporanea difficoltà economica del consumatore.

Per temporanea difficoltà economica del consumatore si intende la circostanza in virtù della quale il cittadino-consumatore procede si al pagamento delle rate ma in ritardo rispetto alle scadenze prefissate all'epoca in cui è stato sottoscritto il relativo contratto di prestito.

Viene spontaneo da pensare al fatto di sentirsi a posto nel momento in cui si procede comunque al pagamento della rata o delle rate anche se in ritardo, ma non è proprio così.

Molto spesso, pertanto, vi possono essere dei problemi, magari non percepibili immediatamente ma solo in un momento successivo: basti pensare all'ipotesi in cui estinto un prestito se ne chiede un altro ottenendo un rifiuto pur avendo le necessarie garanzie di legge ( lavoro a tempo indeterminato, proprietà immobiliare, etc… ).

Perciò, è importante rispettare la data di scadenza di ogni rata per una serie di conseguenze operative:

  • applicazione degli interessi di mora sui giorni di ritardo ( calcolati entro i limiti di legge );
  • segnalazione della persona al sistema bancario e finanziario come "cattivo pagatore", con ripercussioni future sulla concessione di altri prestiti;
  • rischio di risoluzione del contratto con l'approdo nella fase di contenzioso da parte dell'operatore bancario o finanziario.

In ogni caso, è dovere dell'istituto bancario o finanziario avvertire il cliente prima di procedere alla segnalazione ovvero registrazione del pagamento ritardato.

In altre parole, sotto il profilo operativo si seguono i seguenti passi:

  1. se, per il consumatore, si tratta del primo ritardo nel pagamento di una rata, la segnalazione può avvenire solo dopo la scadenza di almeno due rate mensili consecutive oppure dopo almeno 60 giorni dalla data di aggiornamento mensile dell'esito della rata;
  2. se, poi, il cliente è un professionista oppure è un impresa, il ritardo non può essere visualizzato prima dei 30 giorni dall'aggiornamento mensile della rata;
  3. se tali ritardi vengono sanati, nel senso che avviene il pagamento per intero delle rate scadute, allora rimangono memorizzati nel sistema informativo bancario per 12 mesi dalla data di avvenuto pagamento;
  4. se si tratta di più ritardi nel pagamento nelle rate oppure di un secondo ritardo nel pagamento della rata, allora tale circostanza resterà memorizzata nel sistema informativo per 24 mesi dal giorno in cui è avvenuto il pagamento.

Se poi, tali mancati pagamenti non vengono eseguiti, allora resteranno registrati nel sistema informativo per 36 mesi dalla data di scadenza del contratto di prestito oppure dalla data in cui vi sono state delle variazione sullo stesso contratto.

Occorre sottolineare che per queste problematiche, ci si sta riferendo alle segnalazioni che vengono effettuate al cosiddetto SIC ovvero Sistemi di Informazioni Creditizie.

Esempio 1:

 In pratica, si ipotizzi che un soggetto stia restituendo regolarmente un prestito e ad un certo punto salti il pagamento di una rata, ad esempio quella di Agosto 2013 e tale inconveniente venga qualificato come prima volta.

Vediamo una tipologia di risvolto pratico.

Se procede al pagamento di quella rata scaduta ad Agosto nel mese di Novembre 2013 ed tutte le altre rate vengono regolarmente pagate, l'informazione sul ritardato pagamento verrà automaticamente cancellato a Novembre del 2014 cioè 12 mesi dopo la regolarizzazione.

Esempio 2:

 Supponiamo, ora, che il mancato pagamento della rata di Agosto 2013 non sia la prima a essere versata in ritardo bensì la terza.

Procede, sempre a titolo di esempio, al versamento della rata in ritardo cioè nel mese di Novembre 2013.

In questo caso la segnalazione per il pagamento ritardato ( successivo al primo ) verrà cancellata automaticamente a Novembre del 2015 ovvero 24 mesi dopo la regolarizzazione della rata scaduta.

I Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC

Sono delle banche dati che raccolgono le informazioni fornite dalla banche e dalle finanziarie sui prestiti concessi a persone fisiche ed imprese.

I Sic sono le ex centrali dei rischi.

Le informazioni possono essere di due tipi:

-          Positive

-          Negative

Sono positive quando raccolgono i dati relativi al regolare pagamento delle rate del prestito ed alla sua regolare estinzione;

Sono negative quando raccolgono i dati relativi a ritardi nei pagamenti delle rate, morosità e mancata estinzione del prestito.

Perciò, quando le informazioni sono di tipo negativo nasce la figura del "cattivo pagatore" nel sistema bancario e finanziario.

A titolo di esempio, le funzioni sui Sistemi di Informazioni Creditizie – SIC – vengono assolte in Italia da società del tipo: Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, e Assilea.

Queste sono società che, tra l'altro, sono specializzate nel settore delle informazioni creditizie ovvero operano nel campo delle informazioni utili al sistema bancario e finanziario.

In altre parole, esse offrono dei validi supporti in materia di gestione dei rischi finanziari ( oltre che servizi di marketing ) a banche, società finanziarie, assicurazioni e a Confidi ( cioè si tratta di un consorzio italiano che presta garanzie per agevolare le imprese ad accedere a finanziamenti di breve, medio e lungo periodo a patto che tali somme di denaro siano destinate allo svolgimento di attività produttive ).

Va osservato, inoltre, che i dati elaborati dalle menzionate società riguardano i cosiddetti "cattivi pagatori o le black list e, generalmente non trattano informazioni relative a protesti di cambiali o assegni bancari - è il caso concreto, ad esempio, del sistema informativo-creditizio di CRIF - ne tanto meno informazioni tipiche delle Conservatorie dei Registri Immobiliari ( dove vengono riportate le operazioni di trasferimento a vario titolo della proprietà immobiliare ).

La finalità di codeste società è quella di:

  • indirizzare l'operatore bancario o finanziario a scelte oculate nel rapporto con la clientela ( che, ovviamente, è orientato alla concessione di un finanziamento );
  • ridurre il rischio sul credito concesso e di prevenire frodi;
  • far conseguire agli istituti bancari e finanziari altri obiettivi di natura strettamente commerciale.

Perciò dalla sintesi delle necessità di natura strettamente commerciale e di quelle direttamente scaturenti dal quadro normativo italiano ed europeo in materia di prestiti, mutui e finanziamenti in generale, ne consegue il comportamento diretto a porre delle cautele a garanzia del buon esito delle suddette operazioni.

Luigi Risolo
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