Gli interessi di mora su mutui e prestiti: cosa comportano

In un discorso riferito a mutui e prestiti, gli interessi di mora entrano in gioco al verificarsi del tardo o mancato pagamento di una rata: cosa rappresentano in quanto penale concordata da contratto e cosa comporta incorrere in essi?

Con Gazzetta Ufficiale n. 166 dello scorso 17 Luglio 2013, ai sensi dell'articolo 5 del D. lgs. n. 231/2002 modificato dal D. lgs. n. 192/2012, è stato emanato un comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro inerente il "Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali" con comunicazione del tasso di riferimento pari allo 0,50% inerente gli interessi di mora relativi al periodo 1 Luglio - 31 dicembre 2013

Per il secondo semestre 2013 dunque, il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle ultime operazioni di rifinanziamento per il calcolo degli interessi moratori risulta in diminuzione dello 0,25% rispetto ai primi 6 mesi dell'anno.

Gli interessi di mora fanno parte di un discorso che rientra anche nell'ambito di mutui e prestiti: vediamo a proposito di cosa.

Interessi di mora su mutui e prestiti: il mancato o tardo pagamento di una rata

Quando, all'interno di un perido di finanziamento, una rata viene pagata tra il 30° ed il 180° giorno oltre la scadenza concordata in precedenza, il debitore potrà essere dichiarato moroso e tenuto quindi al pagamento dei cosiddetti interessi di mora o interessi moratori.

Questo ai fini del risarcimento del danno, derivante dal tardo o mancato pagamento, nei confronti del creditore.

A riguardo di un prestito, gli interessi di mora saranno calcolati a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento della rata fino al giorno del pagamento, con una maggiorazione del tasso di interesse inizialmente concordato tra l'1% e il 4%.

A questa percentuale andranno poi aggiunte le spese accessorie inerenti:

  • lettere di sollecito
  • commissioni
  • recupero crediti.

Si tratta dunque di interessi aggiuntivi, concordati in fase di contratto, che vengono applicati a un finanziamento qualora le rate non siano regolarmente pagate ed espressi in un tasso maggiorato rispetto a quello iniziale quindi applicati per il periodo di ritardo e sugli importi dovuti.

Cosa comporta incorrere negli interessi di mora

Anche se i mancati pagamenti danno luogo a interessi moratori certamente non incisivi, incorrere negli interessi di mora significa non rispettare le scadenze concordate con un istituto di credito.

Questa condizione può riversarsi nella segnalazione automatica presso le Centrali di Rischio e pregiudicare il futuro del debitore rendendo difficoltoso l'accesso a successive richieste di finanziamenti.

Ricordiamo inoltre che quando il mancato pagamento della rata di un mutuo, un finanziamento o un prestito si protrae per un numero di almeno 7 volte intese come periodi mensili pari a 30 giorni, gli istituti di credito e le società finanziarie concedenti hanno facoltà di invocarlo come causa di risoluzione del contratto di finanziameto, a decorrere dal termine perentorio di 180 giorni decorsi alla scadenza di almeno una rata non pagata.

Dott.ssa Elisabetta Berra
Richiedi subito un PRESTITO personalizzato

Sei un lavoratore Dipendente o un Pensionato?
Realizza facilmente i tuoi desideri.
PRESTITO fino a 60.000€, 100% ONLINE

RICHIEDI
PREVENTIVO