Come cancellare un protesto: tutto quello che occorre sapere per la cancellazione di un protesto
Indice dei contenuti
- Registro informatico dei protesti
- Accesso al registro informatico
- Cancellazione dei protesti
- Protesti cambiari
- Caso 1: cancellazione di protesti di cambiali pagate entro 1 anno dalla data di levata del protesto
- Caso 2: cancellazione di protesti di cambiali per erroneita' od illegittimita' della levata del protesto
- Caso 3: cancellazione di protesti di cambiali pagate oltre l' anno di levata del protesto
- Protesti di assegni
Secondo la definizione del nostro ordinemento, di definisce protesto l' atto pubblico volto ad accertare il mancato pagamento del titolo di credito; più precisamente esso è un atto solenne con cui il pubblico ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale, dell' assegno bancario e postale. Ma che cos'è un titolo di credito?
I titoli di credito sono, riprendendo la definizione data dall' art. 1992 del codice civile, documenti contenenti la promessa da parte del debitore di compiere una presentazione a favore del possessore dello stesso documento. Di seguito uno schema riassuntivo dei più famosi titoli di pagamento.
| TITOLI DI CREDITO | |
|---|---|
|
CAMBIALE TRATTA |
Si tratta di un titolo recante una dichiarazione consistente in un ordine (pagherete) |
|
VAGLIA CAMBIARIO |
Quando la dichiarazione è data da una promessa di pagamento (pagherò) |
|
ASSEGNO BANCARIO, POSTALE O CIRCOLARE |
Si differenzia dalla cambiale tratta e dal vaglia cambiario per essere un mezzo, anzichè uno strumento di pagamento |
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 12 Febbraio 1955, n. 77, come successivamente modificata dalla Legge 18 Agosto 2000, n. 235, "i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti, il giorno successivo alla fine di ogni mese, trasmettono al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio, l'elenco dei protesti levati fino al giorno 26 di ogni mese, comprendendo, comunque, quelli relativi al mese precedente non inseriti nell'ultimo elenco inviato (per esempio, l'elenco trasmesso il 1° ottobre contiene i protesti levati dal 27 agosto al 26 settembre). La pubblicazione dell'elenco dei soggetti protestati ha luogo nei dieci giorni successivi alla data di ricezione dello stesso da parte della Camera di Commercio, mediante iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti."
Registro informatico dei protesti
Il Registro Informatico dei Protesti è la banca dati che contiene tutti i dati di ogni protesto di tutti i cittadini italiani. Tale registro ha sostituito il bollettino cartaceo che veniva pubblicato dalla Camera di Commercio. La procedura informatizzata richiede l' inserimento di tutti i dati anagrafici dei debitori. A prevedere i dati il cui inserimento è obbligatorio ci pensa l' Art. 5 comma 4 del D. M. 9 Agosto 2000, n. 13, integrato dalla circolare MICA del 21.12.2000, n. 3504/C:
- il numero progressivo interno dell'elenco;
- la data ed il luogo della levata o della registrazione;
- il nome ed il domicilio del richiedente il pagamento, se persona fisica, ovvero la
denominazione e la sede sociale, se trattasi di soggetto diverso;
- il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, o la denominazione e la sede se si tratta di soggetto diverso, ossia persona giuridica;
- il codice fiscale del soggetto protestato o, in mancanza, l'indicazione della data e del luogo di nascita se si tratta di persona fisica;
- la natura del titolo di credito;
- la data di scadenza se si tratta di cambiale o vaglia cambiario;
- la valuta;
- l'ammontare della somma dovuta;
- i motivi del rifiuto di pagamento (utilizzando le relative causali elencate nella circolare del Ministero dell'Industria del 30 Aprile 2001, n. 3512/c).
Di sicuro particolare è stata la scelta del legislatore di non includere alcun riferimento ai dati del creditore.
ACCESSO AL REGISTRO INFORMATICO
Chiunque ne abbia interesse può accedere ai dati contenuti nel registro Informatico dei Protesti. La consultazione avviene, da parte dell' interessato, dopo il versamento dei dirirtti di segreteria.
I tempi di conservazione dei protesti nel registro sono di 5 anni datta data di iscrizione. I protesti possono però essere cancellati prima, a seguito di determinati casi specifici.

(Per un protestato è impossibile richiedere un prestito)
Cancellazione dei protesti
La normativa per la cancellazione dei protesti si differenzia sulla base del tipo di protesto, abbiamo due casi distini:
- PROTESTI CAMBIARI
- PROTESTI DI ASSEGNI
PROTESTI CAMBIARI
| CASISTICHE DI CANCELLAZIONE DEI PROTESTI CAMBIARI |
|---|
| CANCELLAZIONE DI PROTESTI DI CAMBIALI PAGATE ENTRO 1 ANNO DALLA DATA DI LEVATA DEL PROTESTO |
| CANCELLAZIONE DI PROTESTI DI CAMBIALI PER ERRONEITA' OD ILLEGITTIMITA' DELLA LEVATA DEL PROTESTO |
| CANCELLAZIONE DI PROTESTI DI CAMBIALI PAGATE OLTRE L' ANNO DI LEVATA DEL PROTESTO |
CASO 1: CANCELLAZIONE DI PROTESTI DI CAMBIALI PAGATE ENTRO 1 ANNO DALLA DATA DI LEVATA DEL PROTESTO
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 77/1955, come riformulato dall'art. 2, 1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 235, e, successivamente, dall'art. 45, 2° comma della Legge 12 dicembre 2002, n. 273, "il debitore, che, entro un anno dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario, può chiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti, depositando formale istanza, indirizzata al Presidente della Camera di Commercio, territorialmente competente, presso l'Ufficio Protesti della medesima."
CASO 2: CANCELLAZIONE DI PROTESTI DI CAMBIALI PER ERRONEITA' OD ILLEGITTIMITA' DELLA LEVATA DEL PROTESTO
In tal caso, il protestato dovrà comportarsi in modo analogo al Caso 1 e quindi "può chiedere la cancellazione del proprio nominativo dal Registro Informatico dei Protesti, depositando formale istanza, indirizzata al Presidente della Camera di Commercio, territorialmente competente, presso l'Ufficio Protesti della medesima."
CASO 3: CANCELLAZIONE DI PROTESTI DI CAMBIALI PAGATE OLTRE L' ANNO DI LEVATA DEL PROTESTO
Se il pagamento del titolo oggetto del protesto avviene dopo oltre un anno dalla levatura del protesto, allora il soggetto protestato dovrà chiedere prima l' abilitazione e poi procedere all' inoltro dell' istanza di cancellazione, come nei casi 1 e 2.
PROTESTI DI ASSEGNI
Per quanto riguarda gli assegni, invece, la normativa non prevede la possibilità di cancellazione immediata dal Registro, una volta sopraggiunto il pagamento. La disciplina vigente prevede, invece, secondo il disposto della L. 108/96, articolo 17, che "il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto ad ottenere la riabilitazione, ma solo trascorso un anno dal giorno di levata del protesto."
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