Non posso ottenere il mutuo per via di un protesto: come cancellarlo?

Come si cancella un protesto causato dal tardo pagamento di una cambiale o dall'emissione di un assegno scoperto? Vediamo insieme le indicazioni sulla procedura da portare a termine al fine di questa cancellazione.

Inutile negarlo: un protesto rappresenta un bel guaio per chi sia intenzionato a chiedere un mutuo. Si tratta di un atto il quale sta a indicare il tardo pagamento di una cambiale o l'emissione di un assegno scoperto, con risultato detto di levata di protesto e annotazione del responsabile nel cosiddetto Registro informatico dei protesti

La conseguenza del tutto è che una richiesta di mutuo, verrà sistematicamente respinta per chi compaia negli elenchi di questo registro.

A questo però c'è rimedio: è possibile infatti ottenere la cancellazione del protesto e dal registro. Vediamo, nel dettaglio, in quali casi si possa cancellare un protesto e quale sia la procedura da espletare.

In quali casi si può ottenere la cancellazione di un protesto?

La cancellazione di un protesto si può ottenere:

  • All'avvenuto pagamento della cambiale entro 12 mesi dalla levata del protesto;
  • Per erroneità od illegittimità del protesto;
  • All'ottenimento della riabilitazione a un anno dalla data di protesto.

La cancellazione del protesto per avvenuto pagamento

All'avvenuto pagamento, entro 12 mesi dalla levata di protesto, di una cambiale, sarà possibile inoltrare presso la Camera di Commercio locale apposita domanda di cancellazione del protesto.

Alla domanda dovranno essere allegati:

  • il titolo originale;
  • l'atto di protesto;
  • la quietanza di pagamento con indicazione di importo originario, interessi e spese.

La cancellazione del proprio nominativo verrà dunque disposta entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza di cancellazione e sarà quindi effettuata entro 5 giorni dalla data del provvedimento.

La cancellazione del protesto per erroneità o illegittimità

In caso di protesto per erroneità o illegittimità, si dovranno espletare le medesime procedure e attendere le stesse tempistiche presso la Camera di Commercio come nel caso precedentemente descritto relativo all'avvenuto pagamento del titolo ma con una differenza inerente la produzione della documentazione: in questo caso infatti, si dovrà allegare alla domanda di cancellazione tutta la documentazione possibile necessaria a comprovare l'illegittimità o l'erroneità della levata di protesto.

La cancellazione del protesto per riabilitazione

La riabilitazione del debitore protestato da parte del Tribunale competente, riguarda chi abbia emesso assegni scoperti. Il decreto può essere richiesto trascorso un anno dall'ultimo protesto e se i precedenti debiti siano stati assolti.

La documentazione necessaria alla cancellazione per riabilitazione consisterà nella presentazione:

  • Di un'apposita richiesta di riabilitazione;
  • Di un'anagrafica del debitore;
  • Di una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
  • Degli originali dei titoli protestati;
  • Dell'atto di protesto;
  • Della visura aggiornata dei protesti. 

In caso di esito positivo della richiesta, il Tribunale emetterà un decreto di riabilitazione che si dovrà successivamente consegnare alla Camera di Commercio insieme:

  • alla richiesta di cancellazione del protesto;
  • alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
  • al versamento di una commissione per ogni assegno soggetto alla domanda di cancellazione.

La Camera di Commercio pubblicherà dunque la notizia della riabilitazione del debitore nel Registro dei protesti e la cancellazione avverrà entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. 

Dott.ssa Elisabetta Berra
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