Le risposte ai quesiti più comuni circa la regolamentazione sul crowdfunding (parte I)

Le risposte più comuni in merito al Regolamento pubblicato dalla Consob circa l'equity crowdfunding (Parte I). Approfondimento sui gestori delle piattaforme di crowdfunding: chi può gestire i portali? quali sono le responsabilità dei gestori? Che cosa si intende per percorso consapevole? .

Anche l'Italia si presta ad accogliere un nuovo concorrente nel settore finanziario, ovvero il crowdfunding. Il termine inglese rimanda al cessione di credito da parte della folla: la donazione non deve necessariamente essere elevata, ma può anche minima, si tratta comunque di crowdfunding quando un gruppo di persone decidono di finanziare un progetto imprenditoriale allettante, agendo direttamente tramite piattaforme online e ricevendo in cambio una ricompensa.
Si parla di equity-based crowdfunding quando, mediante un investimento si riesce anche ad acquistare un titolo di partecipazione della società stessa, con il quale il donatore viene ricompensato con diritti patrimoniali e amministrativi.
Esistono altre tipologie di crowdfunding, ma per approfondire tale aspetto si segnala il seguente link, ricordando che all'interno di questa guida esistono molti articoli che trattano tale aspetto: approfondimento sui modelli di crowdfunding.
All'interno di questo articolo, si desidera informare il lettore interessato fornendo precise e dettagliate risposte in merito ai principali quesiti circa il regolamento sull'equity crowdfunding, reso pubblico dalla Consob.

COM'È DISCIPLINATO IL FENOMENO DEL CROWDFUNDING IN ITALIA?

Nella maggior parte dei paesi in cui il crowdfunding è attivo, esso non è allo stesso tempo regolamentato da un apposita normativa, ma esso viene fatto rientrare nell'ambito dell'applicazione delle discipline già esistenti.
L'Italia è l'unico paese a possedere una regolamentazione precisa in merito al crowdfunding e ciò è stato reso possibile grazie alla pubblicazione di un regolamento da parte della Commissione nazionale per le Società e la Borsa.
È noto che il tessuto imprenditoriale italiano si fonda sulle piccole e medie imprese, le quali, dopo la crisi del 2008 hanno faticato per rimanere vive all'interno del famelico mercato mondiale; difficilmente, esse riuscivano e riesco ad ottenere finanziamenti da parte delle banche, tale realtà si faceva più triste quanto le richieste provenivano da imprese neo costituite, ovvero le startup.
Il decreto legge n. 179/2012, noto anche come Decreto crescita bis, ha portato un'ondata di positività soprattutto per quelle particolari tipologie di startup, conosciute come innovative. Il decreto ha come scopo quello di fornire lo stimolo necessario alla crescita economica del nostro Paese e nel complessivo disegno di legge, l'equity crowdfunding è percepito come uno strumento che può favorire tale sviluppo, soprattutto per quelle imprese, le startup innovative, capaci, mediante regole ben precise e nuove modalità di finanziamento, di sfruttare le immense potenzialità di internet.
Il decreto legge in questione ha poi affidato alla Consob il compito di redigere un regolamento che precisasse punti essenziali del crowdfunding, in modo tale da creare un ambiente affidabile per gli investitori e per le aziende che si propongo: fiducia, ma soprattutto lealtà e trasparenza, questi sono i must dei rapporti di finanziamenti di crowdfunding auspicati.

CHE COSA SI INTENDE PER STARTUP INNOVATIVE?

Per startup innovative si intendono tutte quelle società (cioè spa, srl o coopertive) italiane, di nuova costituzione, impegnate nel settore innovativo della tecnologia oppure quelle a vocazione sociale.
Il regolamento della Consob e il Decreto crescita bis  stabiliscono i requisiti che tali imprese devono possedere, oltre a disporre precise semplificazioni normative, necessarie per favorire lo sviluppo e la diffusione di tali tipologie di aziende.
Al fine di far crescere e sviluppare tali imprese all'interno di un ambiente favorevole, la legislazione prevede una particolare tipologia di soggetti operanti nelle fasi iniziali della vita delle startup, ovvero gli incubatori; quest'ultimi rappresentano società di capitali italiani che mettono a disposizione i loro servizi per sostenere le aziende innovative, durante i primi momenti di vita.
Le startup innovative forniscono i propri strumenti finanziari mediante le piattaforme online, qualora esse fossero iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese delle Camere di commercio, così da rendere disponibile il reperimento di tutte le informazioni riguardante le società. Allo steso momento, però, è importante rendere disponibili tutte le informazioni riguardanti l'impresa in questione, inserendoli all'interno dei siti internet personali di ogni impresa; i portali web dovranno contenere le informazioni in merito all'attività svolta, ai soci fondatori, al personale, al bilancio e agli altri elementi indicati dal Decreto.
Al fine di fornire una trattazione dettagliata e completa al riguardo, si forniscono qui di seguito i link per approfondire i seguenti ambiti:

DOVE È POSSIBILE TROVARE LE INFORMAZIONI IN MERITO ALLE OFFERTE DI CAPITALI ONLINE?

Solitamente, i donatori crowdfunding, per ricercare gli investimenti online e decidere se finanziarie startup innovative, si affidano alle informazioni alle piattaforme dedicate: quest'ultime sono siti internet vigilati dalla Consob, per mezzo della quale gli strumenti finanziari, emessi dalle aziende neonate, possono essere gestiti in totale tranquillità e giungere così a buon fine.
Cliccando qui è possibile ricevere maggiori informazioni in merito agli strumenti finanziari oggetto delle offerte online.
Le piattaforme di crowdfunding forniscono tutte le informazioni necessarie agli investitori in merito alle aziende, alle startup che si offrono per i finanziamenti; i donatori possono così valutare le singole aziende mediante la consultazione di schede che vengono redatte secondo un modello standard previsto dal Regolamento, inoltre, esse possono essere arricchite con presentazioni multimediali, quali immagini, video e pitch, curando di non tralasciare la presentazione dell'azienda, l'idea di business, il team di cui si compone, e i piani che la stessa intende perseguire a seguito dell'investimento.

CHI PUÒ GESTIRE UNA PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING?

Operare su internet, si sa, richiede che siano rispettate principalmente due condizioni, ovvero, l'affidabilità e la qualità del servizio svolto; proprio per tale motivazione, la gestione delle piattaforme di crowdfunding viene riservata esclusivamente a due categorie di soggetti, ovvero:

  • tutti coloro i quali sono iscritti quindi autorizzati dalla Consob
  • le banche e gli istituti di credito o investimento (SIM) che sono autorizzate a fornire il servizio di investimento.

Al fine di fornire un'informazione dettagliata al riguardo, questo articolo mette a disposizione del lettore interessato un link comprensivo di un elenco dei gestori di portali di crowdfundig, già consultabile sul sito della Consob. Non solo, qui è possibile accedere ad un ulteriore approfondimento circa il registro dei gestori dei portali.

QUALI SONO LE PECULIARITÀ DI UN INVESTIMENTO REALIZZATO MEDIANTE UN PORTALE GESTITO DA UN SOGGETTO ISCRITTO ALLA CONSOB? QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEI GESTORI DELLE PIATTAFORME DI CROWDFUNDING?

All'interno delle piattaforme di crowdfunding dunque per ai gestori dei portali iscritti nel registro della Consob viene applicata una disciplina più leggera rispetto a quella prevista per gli intermediari tradizionali. Tuttavia, ciò prevede una serie di clausole che gli iscritti devono rispettare, ovvero le seguenti:

  • essi  non possono trattenere somme di danaro degli investitori
  • essi non possono eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione dei finanziamenti offerti sui propri portali, ma questi devono essere trasmessi alle banche o SIM;
  • i gestori non possono svolgere una consulenza finanziaria agli investitori, ma fondamentale è che essi si assicurino che all'interno del proprio portale i donatori possano comprendere facilmente quali che sono le caratteristiche e i rischi degli investimenti proposti, fornendo una informativa chiara e precisa, solitamente presente nella sezione investor education.

In merito a ciò, questo articolo fornisce al lettore interessato un ulteriore link per approfondire le informazioni che deve fornire il portale.
Un occhio di riguardo viene riservato agli investitori retail, ovvero quelli che non rientrano nelle categorie di banche, istituti di credito, assicurazioni; per essi è previsto un apposito questionario online, il quale consente loro di percorrere un investimento consapevole, in modo tale da valutare la comprensione appieno delle informazioni in merito alle caratteristiche e ai rischi dell'investimento in startup innovative, messe a disposizione all'interno dei portali.
Se le risposte del questionario non soddisfano i requisiti, il portale non consente al donatore retail di aderire alle offerte presenti.
Anche in questo caso, si fornisce un link di approfondimento, in modo tale da attenzionare l'argomento in merito al percorso consapevole che gli investitori retail devono effettuare per poter aderire ai finanziamenti online.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente articolo ha focalizzato l'attenzione sulle informazioni generali circa il crowdfunding, attenzionando tuttavia, la figura dei gestori di piattaforme dedicate, sottolineando le responsabilità e la tipologia di approccio che i portali devono avere nei confronti degli investitori.
Per completare e approfondire tale discorso in merito alle domande più comuni circa il regolamento della Consob sull'equity crowdfunding, si consiglia la consultazione del seguente articolo, presente all'interno di questa guida:

le risposte ai quesiti più comuni circa la regolamentazione sul crowdfunding (parte II).

Dott.ssa Sara Tomasello
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