Le novità del Governo in tema di pignoramento del conto corrente

Il decreto 83/2015 approvato in estate dall'esecutivo guidato da Matteo Renzi ha introdotto una serie di novità rilevanti in tema di pignoramento del conto corrente a favore dei debitori, ma anche una modifica che potrebbe rendere più facile il pignoramento delle case donate.

Il decreto legislativo 83/2015, noto anche come decreto anti credit crunch, approvato dall'esecutivo lo scorso 27 giugno, ha delineato alcune importanti novità in tema di pignoramento del conto corrente. Se per effetto della precedente normativa il creditore poteva pignorare il conto corrente, e fino al limite del quinto delle retribuzioni alla fonte, oggi si trova costretto a fare i conti con una legislazione che consente al debitore di opporsi con maggiore forza a difesa del minimo vitale per poter vivere dignitosamente.

A rendere possibile questa strada è la sopravvenuta impossibilità di aggredire gli importi che siano situati sotto il minimo indispensabile per vivere, ovvero quelli che corrispondono all'assegno sociale (448,52 euro) aumentato del 50%. In pratica le pensioni che non raggiungono un totale minimo di 672,78 euro non potranno più essere pignorate. Soltanto la parte eccedente il limite di 672,78 euro potrà essere soggetta a pignoramento per un quinto dell'importo. 

Sarà più facile pignorare le case donate, meno i conti correnti

(Sarà più facile pignorare le case donate, meno per i conti correnti)

Ove le somme siano invece state versate sul  conto corrente prima del pignoramento questo prelievo forzoso potrà avere come oggetto soltanto gli importi corrispondenti al triplo dell'assegno sociale (1.345,56), mentre nel caso in cui l'accredito avvenga contemporaneamente al pignoramento oppure successivamente, non potrà oltrepassare l'importo di un quinto.

Le modifiche dell'atto di precetto

Anche il precetto è oggetto di importanti modifiche nel decreto legislativo in oggetto, in particolare per l'atto di precetto. Esso, infatti, viene modificato nella formula inserita al suo interno, dovendo ora contenere l'avvertimento che il debitore può avvalersi dell'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista indicato dal giudice, per porre rimedio alla  situazione creatasi. Un rimedio che potrebbe portare infine alla conclusione di accordi tra le parti tesi alla composizione della crisi con un piano più sostenibile.

E' chiara quindi la volontà del governo di favorire in ogni modo una maggiore facilità delle procedure per il recupero del credito attraverso un processo esecutivo in cui Il giudice interviene nell'alleggerimento della posizione debitoria con un piano in cui il legislatore non interviene in relazione alle somme, bensì indicando il massimo della durata del piano di rientro, tale da non poter superare i tre anni.

Cosa succede se il creditore è un ente pubblico

Va ricordato che analoghe regole valgono ove il creditore sia un ente pubblico, Equitalia o il Fisco e non un privato, il Fisco o Equitalia. Il caso di mancato pagamento delle rate si va in questo caso a scontrare con le seguenti limitazioni:

  • ove lo stipendio o la pensione siano sotto i 2.500 euro, si può pignorare un importo massimo pari a 1/10 dello stipendio o della pensione;
  • ove l'importo di stipendio o pensione sia compreso tra i 2.501 e 5.000 euro, la quota massima pignorabile raggiunge al massimo 1/7;
  • ove siano superiori a 5.001 euro, il pignoramento massimo previsto può raggiungere 1/5 della somma.

Va però rilevata la presenza di una parte della riforma in palese contrasto con l'impianto del provvedimento, ovvero l'articolo 2929-bis il quale consente al creditore di pignorare l'abitazione donata o altri beni che siano stati ceduti gravati da un vincolo di indisponibilità.

Cosa accadrà ora

Per capire la portata di questa parte del provvedimento, si può a questo punto fare un esempio. Se prima della riforma il creditore non avrebbe potuto pignorare una casa donata al debitore se non usufruendo di un'azione revocatoria e di una sentenza a lui favorevole, ora  potrà invece, nell'arco di un anno dalla trascrizione della donazione, sottoporre a pignoramento diretto la casa, con effetto retroattivo. L'unico modo di opporsi a questo atto è la dimostrazione che il pignoramento è arrivato a distanza di oltre un anno, che l'atto non è a titolo gratuito o che non comporta un vincolo di indisponibilità nei confronti dell'abitazione.

Dott. Dario Marchetti
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