Prestiti a tasso fisso: in caso di intervenuta usura è necessario il risarcimento
A volte, dopo la stipula di un contratto relativo ad un prestito, può accadere che la discesa dei tassi di interesse ad essa successiva porti il tasso fisso deciso in fase di transazione a superare la soglia di usura. Cosa accade in un caso simile, comunemente noto come sopravvenuta usura? Il caso in questione è naturalmente limitato ai tassi fissi, poiché quelli a tasso variabile sono dotati di un meccanismo il quale va ad adeguare i tassi al mercato ad ogni oscillazione di questo. Ancora una volta è l'Arbitro Bancario Finanziario a fornire la risposta ad un quesito estremamente interessante e foriero di conseguenze di larga portata. Nel caso di uno scenario caratterizzato da una discesa costante e rilevante dei tassi di interesse sul mercato, infatti, il creditore e' tenuto a informare in maniera compiuta il debitore circa i vantaggi economici connessi con la riduzione del costo della provvista. Proprio in questo modo andrebbero a concretizzarsi le finalita' calmieratrici che sono tipiche di qualsiasi sistema di contrasto dell'usura che voglia definirsi tale.
Nella pratica, ove si verifichi una discesa dei tassi medi rilevati da Bankitalia, nel caso quelli pattuiti nel momento in cui è stato siglato un contratto per l'erogazione di un prestito risultino sopra il cosiddetto tasso di usura (ovvero quello che è stato indicato come tale per la specifica tipologia di credito impiegata) individuato all'epoca, occorre ricalcolare gli interessi stabiliti. Una operazione resa necessaria proprio per tenere costantemente gli stessi fuori dal tasso di usura e impedire che i pagamenti effettuati dal cliente possano configurarsi come un vero e proprio illecito.

(La sopravvenuta usura in un prestito a tasso fisso comporta il risarcimento della parte lesa)
Una sentenza, quella dell'Arbitro Bancario Finanziario, che tiene anche nel debito conto quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, secondo la quale il principio di correttezza e buona fede deve essere esercitato dal creditore avendo ben presente anche la considerazione dell'interesse del debitore. Un preciso dovere da parte di entrambe le parti, creditore e debitore, che deve quindi esplicarsi attraverso il rispetto di una serie di diritti e doveri che debbono essere messi in campo a prescindere dalla esistenza o meno di specifichi obblighi contrattuali, o di quanto sia stato espressamente stabilito da norme di legge in vigore. Un dispositivo contenuto nella sentenza 77/14 emessa dall'organismo in un caso di usura sopravvenuta in un contratto di prestito a tasso fisso, per il quale è stato disposto il risarcimento a favore del debitore.
Va anche ricordato come se per l'usura originaria, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1815 del Codice Civile, gli interessi considerati usurari debbono essere azzerati e non sono di conseguenza dovuti per l'intera durata del prestito, per l'usura sopravvenuta, proprio in quanto non esistono riferimenti specifici nel nostro ordinamento, le sentenze pronunciate negli ultimi tempi abbiano optato per la sterilizzazione dei soli interessi che vadano ad eccedere il tasso soglia, escludendo quindi il loro azzeramento o sostituzione con il tasso legale. In pratica, in mancanza di un orientamento giurisprudenziale definitivo si procede ancora a tentoni. Ad esempio, la Banca d'Italia non individua un tasso sostitutivo, mentre la Corte di Cassazione prevede l'applicazione del tasso soglia. Ora il pronunciamento dell'ABF sembra prefigurare l'apertura di un nuovo fronte, quello che può infine condurre la parte lesa a chiedere e ottenere un risarcimento. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.
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