Cessione del quinto: che cosa succede in caso di licenziamento e dimissioni del lavoratore?

Tutto quello che occorre sapere per i finanziamenti con cessione del quinto in caso di licenziamento e dimissioni del lavoratore. Le trattazioni nello specifico, tutte le garanzie a tutela del dipendente e del datore di lavoro.

La cessione del quinto è un ottimo strumento finanziario che consente di superare momenti difficili ed esigenze economiche impreviste.
La cessione del quinto consiste in una sorta di prestito garantito e a tasso fisso, il quale non è legato a particolari finalità, in quanto la somma di denaro erogata può essere utilizzata per qualsiasi necessità, come l'acquisto di un'abitazione, di un'automobile o per saldare l'importo di un viaggio.
La cessione del quinto viene richiesta direttamente presso l'azienda presso cui l'interessato è impiegato: egli non deve fornire nessuna giustificazione per ricevere il prestito.
La cessione del quinto è una particolare forma di prestito, garantito dallo stesso lavoro: infatti non vi è alcun problema di insolvenza, in quanto la restituzione del denaro ricevuto è strettamente collegata alla produttività del dipendente.
All'interno di questa guida è presente già un articolo che si occupa del calcolo della cessione del quinto, tuttavia, è utile ricordare che si tratta di un'operazione molto semplice: la trattenuta dell'importo mensile viene trattenuto direttamente dalla busta paga, ovvero le rate della restituzione del prestito vengono pagate attraverso lo stipendio del lavoratore; in questo modo, sia il dipendente sia l'azienda stessa riescono a gestire il pagamento della somma ricevuta.
La cessione del quinto unisce in un rapporto di interdipendenza il lavoratore e il datore di lavoro, va da sé che quest'ultimo può anche decidere di non accettare la rata della delega di pagamento.
Qui di seguito ci si soffermerà su un argomento in particolare che riguarda la cessione del quinto, ovvero, la restituzione del denaro, dopo il licenziamento o in caso di dimissioni del dipendente.

COME FUNZIONA LA CESSIONE DEL QUINTO AL MOMENTO DEL LICENZIAMENTO?

Nel momento in cui si sottoscrive un contratto di cessione del quinto si autorizza il vincolo del trattamento di fine rapporto in favore dell'istituto di credito erogante, oltre che una serie di polizze assicurative in modo tale da garantire la finanziaria da una possibile insolvenza e mantenere il lavoratore in una condizione di debitore, non essendo la polizza in grado di coprire il debito residuo del credito; le assicurazioni valgono anche in caso contrario, ovvero serve alla tutela del dipendente in caso di licenziamento non volontario.
Dunque, in caso di licenziamento, il dipendente che ha sottoscritto un contratto di cessione del quinto dovrà estinguere parte o tutto il debito residuo, tramite il TFR accantonato in azienda o presso il fondo.
Al momento del licenziamento è possibile che si verifichino due casi, ovvero i seguenti:

  • nel caso in cui il debito residuo della cessione del quinto fosse superiore rispetto al trattamento di fine rapporto accantonato, allora il lavoratore sarà ancora nella condizione di debitore nei confronti della finanziaria o dell'assicurazione (nel caso in cui fosse stata essa ad estinguere la parte residua del debito); il dipendente dovrà estinguere la parte eccedente del debito tramite bonifico;
  • nel caso in cui il debito residuo della cessione del quinto fosse inferiore rispetto al trattamento di fine rapporto accantonato, la compagnia assicurativa procederà con un atto di pignoramento di una parte dello stipendio o della pensione, come rimborso del debito; in questo modo, il lavoratore non sarà più debitore dell'istituto di credito, bensì della compagnia assicurativa.

QUALI SONO LE GARANZIE FINANZIARIE CHE CONSENTONO DI TUTELARE I DATORI DI LAVORO DAI POSSIBILI LICENZIAMENTI O DIMISSIONI DEI LAVORATORI CON CESSIONE DEL QUINTO?

I prestiti con cessione del quinto, proprio perché legati all'attività lavorativa, proprio perché finiti, necessitano di un'assicurazione sulla vita, al fine di assicurare il recupero di credito residuo da restituire in banca, anche in caso di licenziamento o dimissioni del lavoratore.
Infatti, proprio a causa della finitezza della situazione lavorativa di un dipendente, la quale può terminare a causa di un fallimento di un'azienda o semplicemente per volontà/necessità dell'impiegato, i prestiti con cessione del quinto prevedono, tra le clausole, anche un'assicurazione sulla vita che tuteli il datore di lavoro da possibili interruzioni: in questo modo, anche nel caso in cui il dipendente smettesse di lavorare, l'azienda sarebbe comunque in grado di coprire il debito.
I prestiti con cessione del quinto possono anche essere caratterizzati da un'altra tipologia di garanzia, ovvero l'assicurazione sul prestito che riguarda l'importo del trattamento di fine rapporto: tale garanzia serve a colmare la somma prestata, nel caso di un eventuale licenziamento del dipendente, avvenuto prima dell'estinzione dell'intero debito.
Nel caso in cui il lavoratore licenziato, che ha smesso di pagare le rate del finanziamento, trovasse subito un altro impiego di lavoro, egli dovrà saldare il debito contratto con la compagnia assicurativa che si è occupata di pagare le rate del finanziamento nel passato. In questo caso, esiste una particolare tipologia di assicurazione chiamata prestito perdita di lavoro.

CHE COSA ACCADE CON LA CESSIONE DEL QUINTO QUANDO IL DIPENDENTE VIENE LICENZIATO?

I prestiti con cessione del quinto riguardano un gioco e un'interconnessione di rapporti tra compagnie assicurative, istituti finanziari, aziende e dipendenti: vediamo nello specifico che cosa accade nel caso in cui l'impiegato fosse obbligato ad allontanarsi dal posto di lavoro.
Una particolare situazione si verifica quanto la cessione del quinto interessa il periodo di conclusione di un rapporto di lavoro, ovvero il licenziamento o le dimissioni del dipendente. Le cause possono essere molteplici, tra le quali anche il fallimento dell'azienda.
Nel caso in cui il dipendente fosse legato da un rapporto finanziario con cessione del quinto, sarà compito del datore di lavoro di occuparsi di trattenere qualsiasi somma maturata dal dipendente, al fine di versare l'importo prestato dalla banca o dall'istituto finanziario e coprire il debito.
Nel caso in cui il dipendente fosse allontanato, quindi licenziato, dall'azienda per una giusta causa, la compagnia assicuratrice può rifiutare di pagare l'indennizzo alla banca e il credito viene messo in sofferenza, così da registrare la passività sui bilanci.

CHE COSA ACCADE CON LA CESSIONE DEL QUINTO QUANDO IL DIPENDENTE DECIDE DI CAMBIARE LAVORO?

Alla fine del rapporto di lavoro, nel caso in cui la somma trattenuta non fosse sufficiente per riuscire a pagare il debito residuo del prestito, nel caso in cui il dipendente non avesse un nuovo impiego di lavoro, allora si può verificare l'insolvenza della cessione del quinto per cambio lavoro.
In questo caso, l'insoluto riceve una segnalazione alla centrale rischi finanziari e viene inserito all'interno delle banche dati degli istituti di credito; così, il lavoratore, ricevuta una comunicazione negativa, viene inserito all'interno dei sistemi di informazione creditizia come cattivo pagatore, registrando delle pesanti conseguenze future nel sistema del credito.
Tuttavia, come è già noto, tutti i prestiti con cessione del quinto sono caratterizzati da particolari assicurazioni sulla vita e sul finanziamento stesso: in questi casi specifici di insolvenza per cambiamento di lavoro, la compagnia di assicurazioni, dopo aver corrisposto la banca creditrice, può rivalersi sul dipendente.

CHE COSA ACCADE SE È L'AZIENDA A FALLIRE E A LICENZIARE (DI CONSEGUENZA) IL DIPENDENTE?

Nel caso in cui il licenziamento del dipendente (nonché ricevente del credito) dipendesse dal fallimento dell'azienda o si verificasse a seguito di circostanze non imputabili alla cattiva condotta dello stesso, il rimborso verrà risarcito dalla compagnia assicurativa.
Tuttavia, vi sono dei casi particolari in cui ciò non può avvenire, ovvero i seguenti:

  • quando il dipendente insoluto subisce delle segnalazione alle centrali rischi finanziari, quali le banche dati o i sistemi di informazioni creditizie;
  • quando il lavoratore in questione viene segnalato come cattivo pagatore quindi difficilmente troverà campo aperto per l'accesso ai sistemi di credito;
  • quando la compagnia assicurativa, nonostante il premio incassato, ha la possibilità di rivalersi sul dipendente insoluto per il risarcimento versato;
  • quando è il lavoratore, trovato un nuovo impiego, a dover risarcire la compagnia assicurativa per il premio pagato in passato.

In caso contrario, se il licenziamento è imputabile ad una giusta causa, allora la compagnia assicurativa può anche rifiutarsi di pagare l'indennizzo all'istituto creditore e, come già detto in precedenza, quest'ultimo metterà a sofferenza il credito, il quale verrà registrato in passività.

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Dott.ssa Sara Tomasello
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