La cessione del quinto con TFR: tutto ciò che si deve sapere

Scegliere la cessione del quinto del proprio TFR è la soluzione ideale per il lavoratore che non desidera o non può detrarre dalla propria restribuzione mensile la rata di pagamento di un prestito. Con questa modalità di pagamento è possibile fruire di una somma maturata negli anni.

Scegliere la cessione del quinto per pagare le rate mensili di un prestito personale è una soluzione comoda per ogni tipologia di dipendente pubblico o privato. Questa particolare modalità permette di restituire il capitale erogato con la trattenuta automatica dallo stipendio della quota mensile dovuta, senza dover pagare la rata in bollettini postali.

La cessione del quinto sullo stipendio è la tipologia di credito tradizionale che sfrutta questo meccanismo comodo e flessibile che può essere applicato anche ai protestati e ai cattivi grazie alla maggiore garanzia nella corretta e regolare risoluzione del debito contratto. Ma vi è anche un altro modo per poter fruire della cessione del quinto, non con la propria retribuzione mensile ma con il TFR.

La cessione del quinto con il TFR: come funziona

Nel caso della cessione del quinto con il TFR la somma di denaro maturata durante gli anni lavorativi viene utilizzata come una retribuzione mensile e proprio da quel capitale viene detratta la somma dovuta con la cessione del quinto. Il meccanismo di restituzione è lo stesso anche se i requisiti e le garanzie richieste sono differenti e in parte dovute allo status del lavoratore, al contratto lavorativo di cui è titolare il lavoratore e al credito maturato con il TFR.

La cessione del quinto con il TFR è una soluzione di credito al consumo che presenta maggiori garanzie nella restituzione del capitale erogato, per questo gli Istituti bancari presentano meno difficoltà e una tempistica minore nell'accettazione di questa tipologia di credito. E' lo stesso datore di lavoro a trattenere la somma dovuta e versarla direttamente all'agenzia creditizia. L'unico limite è derivato dal caso di decesso prematuro del contraente del prestito o la perdita di impiego.

Cessione del quinto con il TFR e perdita del posto di lavoro

Nel caso di perdita del posto di lavoro da parte del soggetto beneficiario del prestito, la cessione del quinto con il TFR potrebbe essere la soluzione migliore per non lasciare spazio all'insolvenza delle rate – cosa che avverrebbe se la cessione del quinto fosse applicata alla retribuzione mensile. In realtà, però, nel caso di perdita di impiego, l'Istituto bancario si avvale primariamente sull'assicurazione stipulata obbligatoriamente in fase contrattuale e successivamente sul TFR del soggetto debitore.

In sede di stipula del contratto del prestito personale, il soggetto beneficiario del prestito e dipendente presso una certa azienda sottoscrive il suo impegno a vincolare il proprio TFR in favore dell'agenzia finanziaria erogatrice del capitale che in caso di perdita del posto di lavoro, e dunque di insolvenza, preleva dal TFR la somma dovuta fino all'estinzione del debito contratto.

A QUANTO AMMONTA il TFR?

Un dipendente pubblico matura nel ogni anno lavorativo un credito pari a una retribuzione mensile che va a costituire la somma della liquidazione, il TFR. La somma di denaro maturata nel corso degli anni lavorativi può essere acculata presso:

  • il datore di lavoro;
  • il Fondo Nazionale Previdenza Sociale, l'INPS;
  • fondo di Previdenza Integrativa a scelta del lavoratore.

Calcolo della rata mensile con la cessione del quinto sul TFR: come si fa?

La possibilità di avvalersi in caso di insolvenza su una liquidità certa, porta le banche ad avere una maggiore garanzia nell'emissione del prestito. L'istituto bancario eroga la cessione del quinto dello stipendio nella somma massima di 1/5 dello stipendio netto con contratto della durata massima di 10 anni - 120 mesi. L'importo complessivo della rata mensile da trattenere viene calcolata in base al coefficiente assicurativo che è determinato dal rapporto tra TFR maturato e montante del finanziamento.

Il coefficiente assicurativo è un valore di solvibilità e affidabilità creditizia del datore di lavoro, stabilito dalla compagnia assicurativa che rilascia la polizza  vita e a rischio impiego che obbligatoriamente deve essere stipulata dal lavoratore richiedente in sede di stipula del contratto di cessione del quinto. Il valore numerico del coefficiente assicurativo va da un minimo di 3 a un massimo di 6, calcolato sulla base di:

  • le dimensioni dell'azienda in cui il soggetto richiedente è dipendente;
  • valutazione dei bilanci dell'azienda;
  • lo status economico dell'azienda;
  • la nazionalità del richiedente.

ESEMPIO: azienda con coefficiente assicurativo da 3 a 6

Un lavoratore dipendente che ha maturato un TFR pari a 10.000 euro, per esempio, lavorando in un'azienda con coefficiente assicurativo pari a 6 (il valore massimo) ha la possibilità di ottenere una cessione del quinto sul TFR pari a 60.000 euro.

Un lavoratore dipendente che ha maturato un TFR pari a 10.000 euro, lavorando in un'azienda con coefficiente assicurativo pari a 3 (il valore minimo) ha la possibilità di ottenere una cessione del quinto sul TFR pari a soli 15.000 euro.

Dagli esempi precedenti è facile comprendere come la quota della cessione del quinto accettata sia completamente indipendente dalla quota del TFR maturato. Inoltre, questa tipologia di limitazione è valida solo per i dipendenti di aziende private ma non per dipendenti Pubblici e Statali in quanto vi è un minore rischio di fallimento o di perdita del posto di lavoro a causa di licenziamento; il TFR di ogni dipendente è accantonato presso l'INPDAP che non è disponibile come garanzia di un finanziamento. Per chi volesse avere maggiori informazioni a riguardo, si consigli anche l'articolo sulla cessione del quinto a dipendenti e pensionati INPDAP.

Neoassunti e cessione del quinto sul TFR: è possibile ottenerlo?

Se il soggetto richiedente la cessione del quinto sul TFR è un lavoratore con contratto a tempo indeterminato neoassunto, il trattamento di fine servizio non può costituire una garanzia nella risoluzione regolare del finanziamento. In fase di stipula di valutazione della richiesta di finanziamento e della fattibilità della cessione del quinto il valore del coefficiente assicurativo decade.

L'importo massimo erogabile viene valutato sotto altri criteri o rischia di non vedere accettato il prestito. In base alla normativa di accesso al credito con cessione del quinto con TFR:

  • il soggetto richiedente deve avere un contratto a tempo indeterminato in un'azienda con più di 16 unità lavorative;
  • anzianità di servizio dai 3 ai 6 mesi in base all'azienda;
  • età massima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, requisiti da possedere al termine del contratto;
  • durata massima del contratto è stabilita in 5 anni;
  • il montante massimo è limitato tra 10.000 euro e 15.000 euro, mentre con la presenza del TFR è possibile arrivare ad oltre 50.000 euro. Il montante è la somma dell'importo erogato, degli interessi e di tutti i costi connessi al finanziamento.

NOTA BENE: Il limite del numero dei lavoratori dipendenti di un'azienda è dovuto alla necessità di una maggiore garanzia nella limitazione dei licenziamenti. In base allo Statuto dei Lavoratori, art.18, il lavoratore, in caso di fallimento o licenziamento, può essere reintegrato nel suo precedente posto di lavoro, solo se l'azienda in cui è impiegato ha un numero superiore ai 15 dipendenti.

QUANTO può richiedere un neoassunto nella cessione del quinto sul TFR?

Dai requisiti riportati sopra, un lavoratore neoassunto con contratto a tempo indeterminato con uno stipendio di 1.600 euro ma senza TFR può richiedere un prestito di circa 14.000 euro con piano di ammortamento di massimo 5 anni.

Posso richiedere un anticipo del TFR se ho in corso una cessione del quinto?

No, il TFR è la garanzia del regolare pagamento della cessione del quinto. Per tutta la durata del contratto, non è possibile avere un anticipo del TFR. E' possibile richiedere solo una parte del credito rimanente in seguito al pagamento dell'importo totale del capitale erogato.

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Maria Francesca Massa
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