Gli obblighi precontrattuali degli istituti bancari o finanziari

La fase cosiddetta "precontrattuale" e, quindi, delle informazioni e connesse trattative prima della conclusione e stipula del contratto di finanziamento è caratterizzata da precisi comportamenti che gli operatori bancari o finanziari devono seguire. Tali azioni scaturiscono da espresse disposizioni normative.

Il primo approccio tra l'istituto bancario o finanziario ( o altro intermediario incaricato dal finanziatore principale ) ed il consumatore finale è caratterizzato, normalmente, da una fase esplorativa che scorre lungo le aspettative di entrambi i soggetti: l'operatore finanziario vende un prodotto al fine di ricavarne un guadagno ed il consumatore cerca l'acquisto a condizioni più vantaggiose possibili.

Per la verità questa fase oltre ad essere disciplinata dal Testo Unico Bancario è oggetto di trattazione da parte di alcune norme del Codice Civile.

Ad esempio, le norme del Codice Civile presuppongono che le trattative tra le parti, prima della stipula di un contratto, devono essere caratterizzate  dai principi della buona fede e della correttezza.

Quindi, l'accordo che si raggiunge deve essere il frutto di trattative leali e fondate sulla trasparenza poiché in caso contrario subentrano due circostanze normative abbastanza rilevanti:

-          responsabilità della parte che ha agito in mala fede o, comunque, in violazione dei sopra richiamati principi;

-          invalidità o nullità del contratto.

In più occorre tenere conto anche della fattispecie del "Dolo" che può scaturire dal comportamento "scorretto" di una delle parti contrattuali.

In pratica, non è ammissibile che una delle parti possa trascinare l'altra verso trattative che non portano alla conclusione di alcun contratto e che anzi generano aggravi di costi inutili e perdite di tempo.

Si tratta di un principio generale e che, pertanto, è esteso a tutte le parti coinvolgibili o coinvolte in una fase "precontrattuale".

Accanto, ai principi del Codice Civile si hanno le disposizioni dettate dal Testo Unico Bancario, il quale sancisce importanti norme in materia di "obblighi precontrattuali".

In prima battuta, la normativa dispone che l'intermediario bancario o finanziario, sulla base delle proprie esigenze e di quelle del consumatore, deve fornire una informazione completa sul prodotto bancario o finanziario offerto.

Le informazioni, tra l'altro, devono essere tali da consentire al consumatore finale una comparazione, attendibile, con gli altri prodotti offerti da altri operatori e, quindi, dalla concorrenza.

Le notizie sul prodotto vanno fornite, ovviamente, prima di ogni forma di vincolo alla stipula del contratto: in definitiva, il consumatore deve essere messo nelle condizioni ottimali per effettuare una scelta consapevole.

Le informazioni sul prodotto offerto, prosegue la norma, devono essere fornite al consumatore finale nel formato cartaceo o su altro supporto materiale mediante un modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito dei consumatori".

Perciò la consegna di tale modulo da parte dell'operatore bancario o finanziario vale come assolvimento dell'obbligo informativo.

Poi, l'operatore, può fornire, se lo desidera, altre informazioni aggiuntive che vanno sempre allegate al citato modulo obbligatorio.

Se, invece, il contratto è stato stipulato tra le parti, non di persona ma a distanza ( ragion per cui non è stato consegnato il prospetto informativo ), il soggetto finanziatore o l'intermediario può consegnare, su richiesta del cliente-consumatore, il modulo denominato "Informazioni europee di base sul credito dei consumatori".

La consegna, in questo caso avviene immediatamente dopo la conclusione del contratto.

Così come, se lo richiede il consumatore, l'istituto bancario o finanziario deve consegnare oltre al menzionato modulo anche la copia della bozza del contratto di credito ( in forma gratuita ), a meno che l'operatore al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto in questione con il consumatore.

Altri obblighi del soggetto finanziatore o intermediario

Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla relativa situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite mediante i prospetti informativi ed il modulo di "Informazioni europee di base sul credito dei consumatori".

In più, devono essere fornite le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento.

Peraltro, occorre evidenziare qualcos'altro in tema di "contratto di credito collegato"; si tratta, nello specifico, di un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio determinato a patto che ricorrano almeno una delle seguenti condizioni:

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;

2) il bene o il servizio specifico sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

Quindi, per questa tipologia di contratti di credito deve essere specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.

I fornitori di merci o prestatori di servizi

Nella realtà operativa delle aziende in generale ( che non svolgono attività di natura strettamente bancaria o finanziaria ) si può manifestare la fattispecie in cui il cosiddetto "fornitore" della merce o del servizio che agisca come intermediario del credito a titolo accessorio ( e non come attività principale altrimenti sarebbe un operatore finanziario o bancario ); in questo caso egli  non ha  l'obbligo di fornire al proprio cliente, in sede precontrattuale:

-          l'informativa sull'operazione di credito concedibile;

-          il modulo denominato "Informazioni europee di base sul credito dei consumatori".

L'unica preoccupazione esiste per il soggetto finanziatore, il quale, in questo caso, deve accertarsi che il consumatore abbia ricevuto le informazioni precontrattuali ( obbligo che non sussiste per il fornitore della merce o del servizio ).

L'attuazione degli obblighi precontrattuali

In merito ai punti fino ad ora evidenziati, e che costituiscono delle precise indicazioni di natura normativa, occorre sottolineare che la fase attuativa viene demandata alla Banca d'Italia ( la quale agisce in conformità alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ).

La banca centrale italiana, pertanto, detta precise disposizioni in riferimento a:

a) "il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ( anche in termini di informazioni precontrattuali, caratteristiche dei prodotti finanziari ed effetti che si possono avere sul consumatore nel caso di mancato pagamento o di altro rischio ), anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;

c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio".

Quindi anche la cosiddetta fase precontrattuale, ovvero delle trattative, è soggetta al rispetto di disposizioni normative e di vigilanza. Normative poichè ricorrono precisi articoli del Codice Civile e del Testo Unico Bancario e la cui fase attuativa è affidata alla Banca d'Italia.


Luigi Risolo

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