Mutuo ad interessi usurari? Si può chiedere il rimborso, lo dice la Cassazione
Nel grande guazzabuglio di norme, clausole e leggi che regolano il sistema bancario, tanti aspetti rilevanti restano sconosciuti ai correntisti e a tutti i coloro che spesso si rapportano con gli istituti di credito.
L'usura è quel sistema per il quale a fronte del prestito di una somma di denaro, il creditore ne pretende la restituzione ad un tasso di interesse oltre la soglia legale, la quale è stabilita periodicamente dalla Banca d'Italia: perciò, tale illecito è da considerarsi "variabile". In breve, un contratto di mutuo potrebbe considerarsi usurario in un determinato periodo storico, e poi non essere più tale dopo qualche tempo. L'usura è un illecito penale e spesso a commetterlo sono proprio le banche.
Per capire se la banca ci richiede un interesse che eccede la soglia legale, è necessario tener conto non solo del tasso di interesse (fisso o variabile) che abbiamo negoziato, bensì anche di tutte le altre spese a nostro carico, in particolare degli interessi moratori.
Per comprendere se siamo stati vittime di questa "irregolarità", è sufficiente sommare il tasso di interesse agli interessi di mora contenuti nella seguente clausola: "gli interessi di mora sono determinati nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo, maggiorato di ... punti percentuali, fermo restando che la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7/3/1996, n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo". Dopo di che, verificare se il risultato di tale somma supera o meno la soglia legale stabilita dalla Banca d'Italia all'epoca della stipulazione del mutuo.
Se ritenete che il vostro mutuo rientri in questa ipotesi, sappiate che la sentenza della Cassazione, I sezione civile n. 350 del 2013, ha stabilito, in virtù dell'art. 1815 Codice Civile ( - Interessi – Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi, si osservano le disposizioni dell'art. 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi) e in applicazione dell'art. 644 Codice Penale ( reato di usura, punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da € 5,000 ad € 30,000), che "si intendono usurari gli interessi i quali superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".
Pertanto, dal cumulo degli interessi pattuiti e di quelli moratori potrebbe emergere un superamento del tasso soglia, in virtù del quale si potrebbe citare in giudizio la banca. Giacché a questo punto, nulla è dovuto, ciò che abbiamo eventualmente pagato fino ad oggi, ci dovrà essere rimborsato.
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