Aumento dell'IVA al 22%: effetti su mutui e immobili

Che cosa può comportare l'aumento di 1 punto percentuale ovvero dal 21% al 22% a riguardo dell'aliquota IVA riferita ad un discorso relativo ad un ambito strettamente concernente i mutui e gli immobili? Scopriamolo.

La notizia ha fatto trasalire non pochi. Dal 1 Ottobre 2013 è infatti attivo l'aumento dell'aliquota IVA di un punto percentuale dal 21 al 22%, un dato di fatto certamente non piacevole in tempo di crisi economica e in termini di costi, spese e consumi.

Ciò comporterà un aumento inerente il consumo riferito a prodotti, beni e servizi di lusso e non di lusso, con conseguenti valori standard di:

  • aliquota minima del 4% sulla vendita dei generi di prima necessità
  • aliquota ridotta del 10% su servizi turistici, prodotti alimentari e operazioni di recupero edilizie
  • aliquota ordinaria del 22% in tutti i casi esclusi dai precedenti

Quello che interessa maggiormente la questione IVA però, non riguarda i beni di prima necessità ma quali possano essere le conseguenze dell'incremento sulle rate del mutuo.

Che cosa può comportare dunque l'aumento dell'IVA al 22% riferito ad un discorso relativo all'ambito strettamente concernente i mutui? Cosa succede alle rate? Sopriamolo insieme.

IVA al 22% e mutuo: cosa cambia

Risolleviamo subito ogni presentimento negativo: l'aumento dell'IVA al 22% non comporterà incrementi per coloro che abbiano in corso il pagamento delle rate di un mutuo.

Chi ha in atto il pagamento delle rate inerenti un finanziamento acceso per l'acquisto della propria abitazione, non vedrà aumentare l'importo della rata mensile poichè nell'imposta sul valore aggiunto non rientrano le rate del mutuo che quindi non sono soggette all'aumento deciso dal Governo il 1 Ottobre 2013.

I mutui infatti non sono soggetti all'IVA bensì esclusivamente all'Imposta Sostitutiva pari

  • allo 0,25% dell'importo del mutuo in caso di acquisto prima casa
  • al 2% dell'importo del mutuo in caso di acquisto seconda casa

IVA e immobili

Le compravendite di abitazioni saranno soggette a IVA soltanto qualora

  • Il venditore sia una persona giuridica quindi un'impresa edile
  • La vendita dell'immobile sia effettuata entro 5 anni dal termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione

A quale tipo di immobili si applica quindi l'aumento dell'IVA al 22%?

L'aliquota IVA ordinaria del 22% viene applicata esclusivamente all'acquisto di immobili di lusso.

Gli immobili non di lusso beneficieranno invece dell'aliquota ridotta

  • al 4% in caso di acquisto prima casa
  • al 10% in caso di acquisto seconda casa
Dott.ssa Elisabetta Berra
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