Tassi illegali nel contratto di mutuo: quando non sono dovuti gli interessi?
Il mutuo è un contratto, regolamentato dall'art. 1813 del codice civile, in base al quale un soggetto (mutuante) consegna ad un altro (mutuatario) una determinata somma di denaro o una quantità di beni fungibili (beni cioè che, essendo intercambiabili, vengono indicati solo nel genere e individuati per numero, peso e misura).
Tale contratto può essere di tipo gratuito allorquando il mutuatario si impegna a restituire, entro un determinato periodo di tempo, esclusivamente la medesima somma capitale.
La forma certamente più diffusa di tale tipologia contrattuale, tuttavia, è quella a titolo oneroso: in tal caso i due soggetti concordano la restituizione della somma oggetto del contratto maggiorata degli interessi pattuiti.
La Legge n. 108/96 ha modificato il secondo comma dell'art. 1815 del codice civile stabilendo che il soggetto che sottoscrive un contratto di mutuo dovrà corrispondere gli interessi al mutuante ma, "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
Si badi bene: ciò non significa che sia nullo il contratto di mutuo, bensì che è nulla la sola clausola in cui vengono concordati gli interessi che il mutuatario - colui cioè che chiede il finanziamento - dovrà restituire al soggetto finanziatore.
Il termine "tasso usuraio" potrebbe far pensare che sia tale quello statuito tra soggetti privati e cioè quando, per vari motivi, un soggetto si vede costretto a ricorrere a quei canali di finanziamento, non proprio ufficiali, e più generalmente identificati come "strozzini".
Quando ci si rivolge ad istituti finanziari accreditati, si è invece portati a ritenersi garantiti dal vigente sistema di vigilanza bancaria e, conseguentemente, ad abbassare le nostre difese immunitarie prendendo per buono, sic et sempliciter, tutto ciò che ci viene proposto.
È bene quindi sottolinearlo: anche i contratti di finanziamento sottoscritti con gli istituti finanziari potrebbero prevedere tassi di interessi illeggittimi e, pertanto, non dovuti.
Sembra paradossale ma, purtroppo, l'applicazione di tassi esorbitanti il limite legale è divenuta una prassi molto utilizzata dagli stessi istituti bancari specie quando a richiedere il finanziamento è un soggetto non particolarmente esperto nel settore legale e bancario.
Ed allora, quando gli interessi statuiti nel proprio contratto di mutuo possono definirsi "usurai"?
Il tasso è usurario qualora gli interessi applicati al finanziamento superano determinati parametri generando in capo al mutuante un guadagno sproporzionato ed ingiusto.
Questo parametro/soglia è il cd. TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): tale valore viene comunicato dalla Banca d'Italia che, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è tenuta ad aggiornare tale indice ogni tre mesi.
Le relative tabelle sono facilmente consultabili sul sito ufficiale della stessa Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi).
Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari (tasso soglia) è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
Per i mutui ipotecari la Banca d'Italia stabilisce, sempre con cadenza trimestrale, due valori soglia (uno per i mutui a tasso fisso ed uno per quelli a tasso variabile), validi per qualsiasi contratto di mutuo, indipendentemente dal loro importo e dalle finalità.
Per determinare se al contratto di mutuo stipulato sia stato applicato un tasso d'interesse usurario bisognerà calcolare tutte le somme addebitate dalla banca (tra cui spese, interessi penali, interessi di mora ecc.).
Tra tutti gli addebiti dovranno essere altresì conteggiati gli interessi moratori contrattualmente previsti in caso di ritardato pagamento delle rate pur se poi non effettivamente applicate: questo è il rivoluzionario principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 350 del 09 gennaio 2013.
Gli Ermellini hanno infatti ritenuto che anche il tasso di mora (la penale aggiuntiva prevista in caso di ritardo nei pagamenti delle rate) costituisce parte integrante del tasso effettivo globale.
L'ammontare complessivo di queste somma rappresenta infatti il TEG "tasso effettivo globale": se questo è superiore al Tasso Soglia come precedentemente determinato, il mutuo è USURARIO.
In tal caso si potranno conseguire tre effetti fondamentali:
- non dover più pagare alcun interesse per il mutuo concesso ma saldare esclusivamente l'importo capitale;
- ottenere il rimborso di tutte le somme imputate quale interessi ed eventualmente già versate;
- ottenere un risarcimento dei danni subiti stimabile orientativamente nel valore del 10-12% del finanziamento richiesto.
Per far sì che la clausola applicativa degli interessi inserita nel contratto di mutuo venga definitivamente annullata si dovranno percorrere le seguenti fasi:
- inoltrare un reclamo formale all'intermediario finanziario (ossia la banca) con cui si è stipulato il mutuo e chiedere che vengano ricalcolati tutti gli interessi;
- attendere la risposta della banca che dovrà pervenire entro 30 giorni;
- sia in caso di mancata risposta dall'istituto bancario che nel caso in cui questa risulti insoddisfacente, entro 12 mesi dal reclamo, ci si potrà rivolgere all'Arbitro Bancario e Finanziario (meccanismo stragiudiziale istituto della Banca d'Italia nel 2009). Il costo di accesso a tale istituto è di 20 € e, per cause di valore fino a 100.000 €, le risoluzioni sono emesse entro circa 4 mesi;
- se l'arbitro stabilisce l'accoglimento del reclamo proposto dal mutuatario, la banca dovrà rimborsare gli interessi illecitamente percepiti dal cliente. Corre l'obbligo evidenziare che le decisioni dell'arbitro non sono vincolanti tuttavia, se la banca non le rispetta, l'inadempimento è reso pubblico anche sul sito dell'arbitrato e ci si potrà comunque rivolgere alla giustizia ordinaria.
Inoltre è fondamentale ricordare che, ai sensi dell'art. 2946 del codice civile, il diritto al risarcimento si prescrive in 10 anni e, pertanto, si potrà chiedere il rimborso degli interessi eventualmente versati solo nell'ultimo decennio.
Infine si deve sottolineare che il tasso usurario si configura se, in un qualunque trimestre, sia stato superato il tasso soglia e la clausola relativa agli interessi illeciti è passibile di nullità anche se il mutuo fosse ormai estinto o il rapporto con la banca terminato.
Prima di intraprendere l'azione formale per ottenere il dovuto risarcimento è consigliabile raggogliere, a fini probatori, la seguente documetazione:
- Estratti conto e rendiconti delle rate pagate;
- Contratto del mutuo o del finanziamento;
- Contratto relativo al conto corrente.
Ormai vi è consolidata giurisprudenza in materia e, in presenza dei requisiti elencati, i diritti dei cittadini sono stati uniformemente riconosciunti con conseguente condanna al risarcimento dei danni a carico degli istituti di credito coinvolti nel giudizio.
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