Il Fondo di solidarietà prima casa: tutte le informazioni in merito
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Dallo scorso mese di Aprile 2013 è tornato operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa: vediamo insieme che cos'è, a chi è indirizzato, quali sono i requisiti per ottenerlo e come fare per richiederlo.
Che cosè il Fondo di solidarietà prima casa
Il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa, a cui sono stati destinati 40 milioni di Euro, è stato promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto manovra per il sostegno economico delle famiglie italiane in difficoltà.
Prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Rifinanziato dal Decreto Salva Italia, sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, ripagando alle banche il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di spread.
In caso di perdita del lavoro oppure di insorgenza di improvvise e gravi condizioni di handicap, non autosufficienza o evento luttuoso, chiunque sia titolare di un mutuo sulla prima casa dall'importo non superiore a 250.000 Euro e con indicatore ISEE inferiore a 30.000 Euro potrà chiedere all'istituto di credito la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino ad un periodo massimo di 18 mesi.
A chi è rivolto
L'accesso al Fondo per la sospensione del pagamento della rata è riservato:
- Ai soli intestatari che abbiano acceso un mutuo per l'acquisto della prima casa
Il suddetto mutuo deve essere:
- Delll'importo non superiore a 250.000 Euro e con indicatore ISEE inferiore a 30.000 Euro
Le suddette condizioni sono valide per i soli intestatari che si siano trovati di fronte al sopraggiungere improvviso di uno dei seguenti eventi:
- Perdita o cessazione improvvisa del rapporto di lavoro subordinato
- Evento di morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile superiore all'80%
I suddetti eventi devono essere intervenuti successivamente alla stipula del contratto di finanziamento e accaduti nei 3 anni antecedenti la richiesta di ammissione al beneficio.
La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna spesa di istruttoria o commissione ne richiesta di garanzie aggiuntive e viene concessa anche per quei mutui che abbiano già fruito di misure di sospensione, purché non risulti nel complesso una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
Chi invece NON può fare domanda
A riguardo dei soggetti, non possono fare domanda gli ex lavoratori il cui rapporto lavorativo si sia risolto nelle ipotesi di:
- risoluzione consensuale
- risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- recesso datoriale per giusta causa
- recesso del lavoratore non per giusta causa
- con attualità dello stato di disoccupazione
A riguardo dei mutui, la sospensione non può essere richiesta qualora la forma di finanziamento in essere sia soggetta a una delle seguenti caratteristiche:
- fruizione di agevolazioni pubbliche
- ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario
- decadenza dal beneficio del termine
- risoluzione del contratto di finanziamento
- qualora sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato
- qualora esista un'assicurazione a copertura del rischio che garantisca il rimborso degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso
Come fare richiesta
E' possibile fare richiesta per la sospensione già dal 27 Aprile 2013 fino all'esaurimento del Fondo o fino a nuove comunicazioni governative.
La domanda di sospensione deve essere effettuata direttamente presso il proprio istituto bancario di riferimento e presso il quale si è accesso il mutuo.
La modulistica ufficiale aggiornata è disponibile, reperibile è scaricabile direttamente attraverso il sito del Dipartimento del Tesoro www.dt.tesoro.it oppure sul sito della CONSAP, l'Ente incaricato della gestione del Fondo all'indirizzo www.consap.it
All'atto di consegna della modulistica regolarmente compilata, l'Istituto bancario provvederà con l'effettuazione degli adempimenti di competenza inoltrando l'istanza alla CONSAP che, verificati i presupposti, rilascerà il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
La banca dunque, acquisito il nulla osta da parte della CONSAP, provvederà alla comunicazione diretta all'interessato della sospensione dell'ammortamento del mutuo.
Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni e per consultare gli adeguati testi di Legge, potete consultare:
- il sito del dipartimento del Tesoro all'indirizzo www.dt.tesoro.it
- il sito della CONSAP all'indirizzo www.consap.it
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