Estinzione anticipata mutuo:caratteristiche e normative sulla penale dovuta
L' estinzione anticipata di un mutuo rappresenta un notevole vantaggio offerto al cliente di poter rimborsare quanto dovuto senza attendere la naturale scadenza del finanziamento. E' una delle voci contrattuali più importanti da considerare in un'ipotesi che il cliente possa avere nuova liquidità, che può comportare dei costi, ma anche migliorare lo storico creditizio dello stesso per ottenere con più facilità dei nuovi mutui.
Le condizioni applicate dagli istituti di credito per l'estinzione anticipata di un mutuo
Quando si parla di estinzione anticipata è quindi fondamentale innanzitutto verificare le condizioni applicate da ogni istituto, rispetto alla suddetta possibilità del cliente di voler estinguere prima della naturale scadenza il proprio finanziamento. E successivamente di verificare la data di stipulazione dei suddetti mutui, in quanto sono previste delle differenti condizioni per i mutui stipulati prima del 2007. Rispetto a questo ultimo punto, c'è infatti da evidenziare che secondo un riferimento di legge non è più possibile per le banche di applicare dei costi o delle penali per l'estinzione anticipata di un mutuo, laddove lo stesso sia stipulato dal 2 febbraio 2007. Tuttavia è facoltà delle banche di inserire nel contratto di finanziamento di un mutuo delle penali massime da applicare in caso di estinzione di un finanziamento sulla casa prima del due febbraio 2007, con condizioni differenti a seconda se si tratti o meno di un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile.
Condizioni applicate nel caso di mutui a tasso variabile
Per i mutui a tasso variabile, è prevista quindi una possibilità da parte delle banche, di inserire degli importi massimi della penale per una estinzione anticipata del mutuo, con tre differenti percentuali sulla base del fattore temporale:
- Una prima percentuale dello 0,5%, dall'inizio del mutuo fino al terz'ultimo anno.
- Una seconda percentuale dello 0,2%, dal terz'ultimo anno del mutuo.
- Nessuna percentuale negli ultimi due anni del mutuo stipulato con il proprio istituto di credito.
Condizioni applicate nel caso di mutui a tasso fisso
Rispetto invece ai mutui stipulati con l'applicazione di un tasso fisso, bisogna distinguere tra due casi sulla base del fattore temporale. Vale a dire che per i mutui stipula fino alla data del 31 dicembre 2000, sono valide le stesse percentuali applicate nel caso di mutui a tasso variabile, mentre in seguito valgono le seguenti disposizioni:
- Una prima percentuale dell'1,90%, da applicare per la prima metà del mutuo stipulato con l'istituto di credito.
- Una seconda percentuale dell'1,50% da applicare fino al quart'ultimo anno.
- Una terza percentuale dello 0,20% da applicare dal terz'ultimo anno.
- Nessuna percentuale da applicare negli ultimi due anni di durata del mutuo sulla casa.
Vi consigliamo quindi all'atto della stipula di un contratto di finanziamento, di osservare quanto inserito nel contratto dal proprio istituto di credito, rispetto ad una possibilità importante di poter estinguere il proprio debito prima della naturale scadenza e migliorare il proprio storico creditizio per eventuali e successivi finanziamenti.
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