Come sospendere il pagamento delle rate se il mutuo è troppo pesante

Chi si trova in difficoltà di carattere finanziario nel pagamento delle rate del mutuo, può chiedere la sospensione del pagamento. Le strade sono due: o il Piano per le famiglie predisposto da Abi e associazioni dei consumatori, o il Fondo di Solidarietà del Ministero dell'Economia.

Può accadere che dopo la stipula di un mutuo, il contraente entri in una fase di difficoltà economiche in grado di ostacolare il pagamento delle rate concordate. Purtroppo una situazione di questo genere è tutt'altro che straordinaria, soprattutto in fasi economiche complicate come l'attuale. Può infatti intervenire un licenziamento oppure una malattia in famiglia a complicare tutto, rendendo la rata da pagare un peso eccessivo. In questo caso, però, si può ricorrere ad una serie di strumenti, a partire da quello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, in concorso con alcune associazioni dei consumatori, il Piano per le famiglie, che consente di chiedere la sospensione dei pagamenti per un periodo di dodici mesi. Piano che però prevede che gli interessi delle rate sospese siano a carico dei mutuatari. In questo caso rientrano i mutui per la prima casa sino a 150mila euro, con l'esclusione di quelli variabili a rata costante, mentre la concessione è legata al non superamento dei 40mila euro di reddito lordo. Questi tipo di sospensione è però considerato abbastanza rischioso, in quanto l'addebitamento degli interessi delle rate sospese al mutuatario, al termine della sospensione, con prolungamento del mutuo, può scontrarsi con il permanere delle difficoltà che la avevano originata. Una eventualità non proprio remota, se si pensa che in base ad una statistica formulata da Bankitalia, il 25% dei mutuatari non riesce poi a pagare le rate al termine della moratoria

Il mutuo può essere sospeso sino a diciotto mesi

(Le rate del mutuo possono essere sospese in caso d sopravvenuta difficoltà)

A questo strumento, se ne affianca un secondo molto più favorevole, il Fondo di Solidarietà predisposto dal Ministero dell'Economia, che a sua volta accolla gli interessi in questione alle banche, che appunto possono rivalersi sul finanziamento statale. Non molti in effetti sanno che questo secondo strumento, istituito nel 2010, è stato nuovamente attivato, come del resto comunicato tramite una nota emessa dal ministero, grazie ad un rifinanziamento di 20 milioni di euro che è stato disposto all'interno del Decreto Salva Italia. Va ricordato al proposito che la richiesta della sospensione è possibile solo per i mutui che abbiano un importo inferiore ai 250mila euro, il cui ammortamento sia iniziato da almeno un anno e in presenza di un indicatore ISEE del titolare che non vada a scavalcare la soglia dei 30mila euro di reddito annuale. Inoltre, è necessario che a seguito della stipula del mutuo e nel triennio precedente alla presentazione dell'istanza di ammissione al Fondo, il richiedente rientri in uno dei seguenti casi: 
1) cessazione del rapporto di lavoro subordinato da cui sia derivato uno stato di disoccupazione, con l'esclusione dei casi in cui intervenga una risoluzione consensuale, della risoluzione per limiti di età in vista della pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni non derivanti da giusta causa.
2) cessazione dei rapporti di lavoro ex art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile con esclusione delle ipotesi relative alla risoluzione consensuale, di licenziamento da parte del datore di lavoro per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con conseguente stato di disoccupazione;
3) decesso o riconoscimento di handicap grave, oppure di uno stato di invalidità civile non inferiore all'80%.

Va ricordato che la sospensione richiesta non comporta il pagamento di commissioni o di spese per l'istruttoria o il rilascio di garanzie aggiuntive. La domanda può peraltro riguardare mutui che abbiano già goduto di precedenti misure di sospensione, a condizione che esse non abbiano superato i diciotto mesi. Tra le cause che possono comportatare la non ammissibilità occorre ricordare il ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi, la procedura già esecutiva sull'immobile ipotecato, la risoluzione del contratto, la presenza di una assicurazione che vada a coprire il rischio assicurando il rimborso degl importi delle rate sospese, o il godimento di agevolazioni pubbliche. Anche la presenza di una sola tra queste circostanze rende inattuabile la concessione del beneficio.

Dott. Dario Marchetti
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