Mutui sospesi fino al 30 aprile per l'alluvione della Toscana
L'alluvione che ha colpito alcune parti della Toscana nello scorso mese di ottobre ha avuto naturalmente conseguenze di grande portata su molte famiglie e imprese delle zone interessate, che si trovano ora davanti alla inderogabile necessità di destinare ingenti risorse al fine di ovviare ai gravissimi danni provocati dalle piogge intense che hanno infine portato ad una situazione di vero e proprio collasso alcune parti del territorio. La situazione innescata è naturalmente di estremo disagio e proprio per cercare di porre un primo argine ai disagi creati dal maltempo sono state varate alcune misure atte a predisporre una rete di soccorsi anche di carattere finanziario, soprattutto in assenza di quella sospensione delle tasse che era richiesta a gran voce dalle zone colpite, cui però il governo ha fornito una risposta negativa. Tra queste risposte, va ricordata in particolare quella elaborata dalla Protezione Civile, ovvero la sospensione dei mutui, tesa con tutta evidenza a permettere la ricostituzione di fondi sufficienti per poter ottemperare in maggiore tranquillità al rispetto del piano di ammortamento predisposto con l'istituto che ha erogato il credito.

(Sono stati sospesi i pagamento dei mutui nelle zone alluvionate della Toscana sino al 30 aprile)
L'ordinanza emessa dalla Protezione Civile, "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana", permette a tutte le imprese e alle famiglie danneggiate di chiedere la sospensione per le rate dei mutui contratti sino ad un periodo massimo di otto mesi. Diversamente da quanto accade nella sospensione approvata dal parlamento all'interno dell'ultima Legge di Stabilità, i richiedenti possono optare tra sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale e la domanda deve essere inoltrata per via diretta agli istituti creditizi i quali hanno erogato il finanziamento. Una possibilità riservata naturalmente in via esclusiva a coloro che sono stati realmente danneggiati dagli avvenimenti di ottobre e che hanno sede legale o operativa oppure residenza all'interno dei Comuni che sono stati vittima delle fortissime precipitazioni e delle alluvioni in questione. A seguito della comunicazione, sarà cura degli istituti stessi comunicare ai mutuatari i tempi e gli eventuali costi aggiuntivi relativi al rimborso dei pagamenti sospesi, accludendo al tutto anche il termine previsto affinché possa essere esercitata la facoltà di sospensione, comunque non inferiore ai trenta giorni.
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