Contratto di mutuo su un unico modulo: è nullo

Se state per accendere un mutuo fate attenzione alle clausole vessatorie. Se sono presenti sul modulo unico del contratto, lo stesso potrà essere annullato.

Il nostro Codice Civile disciplina le modalità in cui devono essere sottoposte al cliente le varie clausole facenti parte di un contratto di mutuo. E' importante sapere così, che la legge prevede un' approvazione separata per quelle clausole che risultano essere più onerose e sconvenienti. Quindi la prassi corretta è quella in cui l' ente erogatore raccoglie l' accettazione di tali speciali clausole in un modulo diverso da quello fatto firmare al cliente per le altre condizioni generali.

Le condizioni generali si dovranno intendere nulle se la banca sottopone al cliente un solo modulo con clausole vessatorie e non vessatorie: e questo perché viene a mancare il "requisito dell'approvazione separata delle condizioni più onerose."

Clausole vessatorie e ordinamento italiano

Chiariamo il concetto di clausole vessatorie. Diremo che sono da classificare come clausole vessatorie quelle che comportano un particolare onere a carico di chi le sottoscrive e non le ha redatte.

La disciplina generale delle clausole c.d. "vessatorie" è prevista dall'art. 1341 c.c. dedicato alle "Condizioni generali di contratto", il quale al secondo comma dispone che "in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".

Le suddette clausole, sono state elencate dal legislatore del '42, "proprio perché producono un forte squilibrio fra le parti, sono considerate, dunque, inefficaci, se non approvate per iscritto" (Cass. n. 11594/2010)

La legge italiana, impone in questo modo che, alla firma di un contratto, il consumatore prenda effettiva e maggiore coscienza di quelle che per lui possono essere delle condizioni svantaggiose impostegli dalla controparte. La giurisprudenza ha poi chiarito più volte che il richiamo, a fine contratto, delle clausole vessatorie necessita di una seconda sottoscrizione. Tale richiamo  deve essere specifico, indicando ogni singola clausola. Sarà necessario il richiamo puntuale delle effettive clausole vessatorie e non di tutte le clausole.

Contratto

(Prestare sempre molta attenzione alle clausole vessatorie)

La recente sentenza del tribunale di Reggio Emilia 

Sulla base di quanto sopra il Tribunale di Reggio Emilia ha recentemente sancito  "che sbaglia la banca quando fa firmare al cliente un unico modulo, che contiene clausole vessatorie e clausole ordinarie: in questi casi, infatti, non è rispettato il requisito dell'approvazione specifica delle parti più onerose dell'accordo da parte del contraente debole, presupposto che richiede anche tecniche redazionali adeguate per i relativi modelli predisposti in modo unilaterale. Insomma, il riferimento alle clausole vessatorie non può essere generico, perché priverebbe l'approvazione specifica, rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto veramente vessatorio. Pertanto, affinché il cliente sia consapevole degli impegni che assume, non è sufficiente che vi sia soltanto l'approvazione specifica e separata, ma serve anche una veste grafica congrua, una tecnica redazionale idonea a richiamare l'attenzione della parte debole sul significato delle singole obbligazioni."

Nunzia Grasso
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