Contratti di locazione e affitto: versamento d'imposta 31 ottobre 2014
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Coloro che hanno stipulato in data 01/10/2014 o rinnovato tacitamente a decorrere dal 01/10/2014 contratti di locazione e affitto sono chiamati a versare entro il 31/10/2014 l'imposta di registro e gli altri tributi relativi. L'onere spetta sia al conduttore che al locatore in parti uguali, se non diversamente stabilito nel contratto, ma in ogni caso sono chiamati entrambi a rispondere in solido del pagamento dell'intera imposta.
Solitamente il locatore procede con il pagamento dell'intero importo e successivamente addebita al conduttore (affittuario) la metà dell'imposta.
La scadenza indicata non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della cedolare secca.
Modalità:
L'imposta di registro si calcola in base ad una aliquota che varia in base alla tipologia del proprietario e dell'immobile locato: ad esempio per fabbricati ad uso abitativo l'importo è del 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità; per i fabbricati ad uso abitativo a canone concordato, quelli stipulati in base a "contratti-tipo" concordati dalle associazioni di categoria (proprietari-inquilini), è prevista una riduzione del 30%. Lo stesso trattamento degli immobili ad uso abitativo si applica anche per la locazione di box, cantine e pertinenze annesse all'immobile.
Attenzione: sul deposito cauzionale versato dall'inquilino non è deve essere calcolata l'imposta di registro.
L'imposta deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula del contratto, mediante il vecchio modello F23 (utilizzabile fino al 31 dicembre 2014) o il nuovo modello F24 -introdotto da febbraio 2014 e unica modalità a partire dal 1° gennaio 2015- "versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE):
- esclusivamente con modalità telematiche per i titolari di partita Iva
- presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva
Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani che durano più anni si può scegliere di pagare:
- in un'unica soluzione, al momento della registrazione, l'imposta dovuta per l'intera durata del contratto. In tal caso non si terrà conto dell'adeguamento ISTAT.
- a rate, anno per anno, tenendo conto degli aumenti Istat.
Sia in caso di pagamento rateale per la prima annualità, che in caso di versamento in un'unica soluzione dell'importo complessivo, l'ammontare dell'imposta non potrà essere inferiore a € 67,00.
Imposta di Bollo
Per i contratti di locazione l'imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni quattro facciate di contratto scritto e comunque ogni 100 righe.
Tutte le informazioni pratiche si possono trovare sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Tempistica:
Laddove si opti per la registrazione del contratto in via telematica, il pagamento dell'imposta di registro potrà essere contestuale alla registrazione.
In tutti gli altri casi, il versamento dell'imposta/tributi dovrà avvenire prima della registrazione del contratto che dovrà in ogni caso effettuarsi entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto.
In caso di incarico alle Agenzie Immobiliari:
Se vi siete avvalsi dei servizi di un Agente immobiliare per la conclusione dell'affare, richiedete all'Agente di provvedere, per vostro conto, al pagamento delle imposte e alla registrazione del contratto.
Infatti, la Legge 296/06 (finanziaria 2007) ha esteso la responsabilità della registrazione, e la solidarietà riguardo al pagamento dell'imposta, anche all'Agente immobiliare a seguito della cui attività il contratto è stato concluso.
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